Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1971 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4

della legge 14 novembre 1962, n. 1610 (provvidenze per la

regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola

proprietà rurale), prorogata con legge 9 ottobre 1967, n. 952,

promossi con due ordinanze emesse il 23 luglio 1969 dal pretore di

Padova nei procedimenti per il riconoscimento delle proprietà rurali

di Cazzoli Antonio e di Cazzoli Martina, iscritte ai nn. 388 e 389 del

registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con due ordinanze di identica motivazione del 23

luglio 1969 emesse nei procedimenti per il riconoscimento delle

proprietà rurali di Cazzoli Antonio e di Cazzoli Martina, il pretore

di Padova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, prorogata con legge

del 9 ottobre 1967, n. 952, ritenendo che esso violi l'art. 24 della

Costituzione, in quanto il sistema di pubblicazione del ricorso per

riconoscimento di proprietà prescinde "dalla difficoltà o meno di

adottare il mezzo della notificazione ai soggetti controinteressati,

anche se di essi siano noti il domicilio e la residenza".

Considerato che la stessa questione è stata decisa e dichiarata

infondata con la sentenza n. 103 del 1969 di questa Corte: con questa

sentenza la Corte ha riconosciuto che le forme di pubblicità adottate

dall'art. 4 costituiscono un complesso di mezzi sufficienti a garantire

eventuali diritti di terzi ed ha ritenuto razionale e non illegittima

la norma che limita la notifica del ricorso soltanto a coloro che nel

ventennio antecedente abbiano trascritto domanda giudiziale di

rivendica della proprietà;

che l'ordinanza in esame non prospetta nuovi profili, né adduce

argomenti che possano indurre la Corte a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1610

(provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore

della piccola proprietà rurale), prorogata con legge n. 952 del 9

ottobre 1967, questione sollevata in riferimento all'art. 24 della

Costituzione con le ordinanze del 23 luglio 1969 dal pretore di Padova

e già dichiarata non fondata con sentenza n. 103 del 19 giugno 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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