Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. l),

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa il 3 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Novara, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1984

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218

dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che su ricorso presentato da Tibaldi Nando, la

Commissione tributaria di primo grado di Novara con ordinanza del 3

ottobre 1983 (reg. ord. n. 343 del 1984) sollevava, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

10, primo comma, lettera l) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,

nella parte in cui prevede che la deduzione dei premi per

l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto

di assicurazione non consenta per il periodo di durata minima di

cinque anni la concessione di prestiti;

che secondo la Commissione la disposizione impugnata sembrava

creare un disparità di trattamento tra il contribuente, parte di un

contratto con cui, per il periodo minimo di cinque anni, non era

consentita la concessione di prestiti, ed il contribuente titolare,

come il ricorrente, della facoltà di fruire di detta concessione, ma

della quale in concreto non si era avvalso per il periodo

considerato;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile ovvero

infondata;

Considerato che la questione sollevata dal giudice a quo è

manifestamente inammissibile, rientrando nel potere discrezionale del

legislatore, da esercitare secondo scelte economico-sociali, la

determinazione della portata di una agevolazione tributaria nonché

dei criteri più opportuni per la sua applicabilità;

che la scelta suindicata non è per nulla irrazionale, in quanto

ha la finalità di indirizzare, con la stipulazione della polizza

assicurativa, il denaro al risparmio, considerato quale valore

costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.), finalità che verrebbe

elusa se, successivamente alla stipulazione dell'assicurazione il

soggetto, contraendo dei prestiti, sottraesse interamente o

parzialmente somme il cui trattamento fiscale privilegiato si fonda

appunto sulla loro destinazione al risparmio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. l) del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado

di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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