Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis e

quater, legge 5 aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore

delle aree ad alta tensione abitativa) promossi con le ordinanze

emesse il 17 gennaio 1986 dal Tribunale di Busto Arsizio nel

procedimento civile vertente tra s.r.l. La Vedetta Lombarda e

Bonacina Achille ed altre (n. 450 reg. ord. 1986) publicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale

dell'anno 1986; il 13 febbraio 1986 dal Pretore di Bari nel

procedimento civile vertente tra Nonna Domenica e Piacente Anna (n.

484 reg. ord. 1986); il 25 febbraio e 14 marzo 1986 (due ordinanze)

dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Quaglino

Antonio e s.r.l. Coop. Economica Sportiva, di Gregorio Armando e

Macario Gioia Bruno (nn. 485 e 488 reg. ord. 1986), tutte pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale

dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Nonna

Domenica e Piacente Anna ed avente ad oggetto licenza per finita

locazione di immobile non abitativo, il Pretore di Bari con ordinanza

del 13 febbraio 1986 (reg. ord. n. 484 del 1986) sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis, d.-l. 7

febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118,

il quale - disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo" delle

locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore

della l. n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67

e 71 l. ult. cit. e 15-bis d.-l. n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del

1982 - stabiliva in sostanza ancora una proroga legale, così

contrastando coi principi espressi da questa Corte specialmente con

la sent. n. 89 del 1984, e in particolare violando gli artt. 3 e 42

Cost. Oggetto dell'impugnativa era anche il comma 9-quater;

che la stessa questione veniva sollevata dal Tribunale di Torino

con ordinanza del 25 febbraio 1986, emessa nel procedimento vertente

tra Quaglino Antonio e s.r.l. Cooperativa economica sportiva (n.

485/1986) e del 14 marzo 1986, emessa in causa Di Gregorio Armando c.

Macario Gioia Bruno (n. 488/1986), nonché dal Tribunale di Busto

Arsizio con ordinanza del 17 febbraio 1986, emessa in causa Bonacina

Achille c. s.r.l. "La Vedetta lombarda" (n. 450/1986);

Considerato che i giudizi per la loro identità debbono essere

riuniti;

che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di

tutte le norme impugnate la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale con la sent. n. 108 del 1986, rilevando la violazione

degli artt. 3 e 42 Cost.;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e quater

d.-l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in l. 5 aprile 1985 n. 118,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dai Tribunali di

Busto Arsizio e di Torino, nonché dal Pretore di Bari con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa da questa

Corte con sent. n. 108 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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