Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell' articolo unico

della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge

16 maggio 1984, n. 138 relativa ai giovani di cui alla legge 1°

giugno 1977 n. 285, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990

dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di

Lecce, sul ricorso proposto da Semeraro Franco contro il Ministero

delle Finanze, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

sezione di Lecce, con ordinanza del 21 febbraio 1990 (pervenuta a

questa Corte il 13 febbraio 1992), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n.

894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 1138, relativa

ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), nella parte in

cui riserva la possibilità di partecipare ad un nuovo esame di

idoneità per l'immissione in ruolo soltanto ai giovani assunti con

contratti a tempo determinato, che abbiano sostenuto, ma non

superato, il precedente esame di idoneità o che per motivate ragioni

non abbiano potuto parteciparvi, e che siano in servizio alla data

del 31 maggio 1984, escludendo invece coloro che, pur trovandosi,

come il ricorrente, nelle medesime condizioni, non siano più in

servizio a quella data unicamente per effetto della risoluzione del

rapporto di lavoro conseguente al mancato superamento del primo esame

di idoneità;

che, ad avviso del giudice a quo, tale discriminazione, operata

soltanto in virtù di un presupposto temporale, sarebbe irragionevole

e ingiustificata e fonte di illegittima disparità di trattamento tra

situazioni sostanzialmente uguali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la predetta questione di legittimità

costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, è stata

dichiarata non fondata con sentenza n. 530 del 1990;

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomentazioni né

prospetta motivi nuovi, tali da indurre la Corte a mutare il proprio

orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n.

894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa

ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 275), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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