Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/09/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n.

51 del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le

attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo,

lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del

contratto di lavoro a tempo determinato) promosso con ordinanza emessa

il 30 dicembre 1980 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile

vertente tra Cuomo Annamaria e l'Istituto Addestramento Lavoratori

iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Avellino, con ordinanza emessa il 30

dicembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525

(sull'approvazione dell'"elenco delle attività aventi carattere

stagionale per le quali, ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera

a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del

contratto di lavoro a tempo determinato, è consentita per il personale

assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di

lavoro"): assumendo che il n. 51 di tale elenco violerebbe gli artt. 3

e 33 Cost.;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione stessa venga dichiarata

inammissibile o infondata.

Considerato che dev'essere accolta l'eccezione d'inammissibilità,

proposta dall'Avvocatura dello Stato, dal momento che l'impugnato

decreto presidenziale è privo della forza e del valore propri delle

leggi, non essendo stato emanato in conseguenza di alcuna delega

legislativa: come risulta univocamente - fra l'altro - sia dal citato

art. 1, sesto comma, della legge n. 230 del 1962 (che prevede la

determinazione e la successiva modificazione dell'elenco delle

attività a carattere stagionale, senza sottoporre ad alcun termine

finale l'esercizio del potere così attribuito all'esecutivo), sia

dallo stesso provvedimento in esame (che è stato adottato dal

Consiglio dei ministri dopo avere "udito il parere del Consiglio di

Stato").

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, del d.P.R. 7

ottobre 1963, n. 1525, in riferimento agli artt. 3 e 33 Cost.,

sollevata dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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