Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 5

febbraio 1994 dal Tribunale di Macerata sulle istanze proposte da De

Santis Lina ed altri (nel procedimento penale a carico di Malasisi

Antero), iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Macerata ha sollevato, in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,

successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,

essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta

dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 176 e 248 del 1994).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma,

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli

artt. 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari