Corte costituzionale

Ordinanza n. 285/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.107, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1986 dal

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Foggia, iscritta al

n. 526 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Foggia dubita, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma e 112

Cost. della legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in quanto non

identifica il giudice competente a provvedere alla determinazione

delle modalità di esecuzione della sanzione in cui è stata

convertita la pena pecuniaria nell'ipotesi che il condannato non

risieda nel territorio italiano: assumendo che con ciò sarebbe da un

lato violata la garanzia della precostituzione del giudice per legge

e dall'altro impedito l'obbligatorio promovimento dell'azione

esecutiva penale, stante l'impossibilità per l'organo

dell'esecuzione di individuare il magistrato di sorveglianza

competente a provvedere, e che ne deriverebbe inoltre una disparità

di trattamento tra non residenti e residenti che versino

nell'identica situazione di insolvibilità, in quanto il primo

sarebbe di fatto sottratto all'esecuzione delle sanzioni sostitutive;

Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 25, primo comma e

112 Cost., con l'ordinanza n. 430 del 1987, nella considerazione che

la residenza all'estero costituisce un mero ostacolo di fatto

all'esecuzione della sanzione in cui è stata convertita la pena

pecuniaria; che conseguentemente anche la dedotta disparità di

trattamento è da ritenere di mero fatto, e perciò non idonea ad

integrare una violazione dell'art. 3 Cost.;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questionale di

legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre

1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma

e 112 Cost. dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 16 settembre

1986 (r.o. 526/87).

Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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