Corte costituzionale

Ordinanza n. 283/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 167, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 29 marzo 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma

nel procedimento civile vertente tra Gasbarro Bianca Rita e Conforte

Antonio ed altra, iscritta al n. 747 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Roma,

con ordinanza emessa il 29 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 167, secondo comma, del codice di procedura

civile, nella parte in cui non prevede che il convenuto debba

proporre a pena di decadenza le eventuali domande nuove;

che, come precisa il rimettente, il giudizio, il quale ha ad

oggetto il risarcimento dei danni cagionati in un incidente stradale

da un veicolo privo di assicurazione, è stato instaurato nei

confronti del responsabile del sinistro e dell'impresa assicuratrice

designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; che la

società assicuratrice, costituitasi alla prima udienza, ha formulato

domanda di regresso nei confronti del convenuto rimasto contumace,

chiedendo l'autorizzazione a notificare a quest'ultimo la comparsa di

risposta contenente la predetta domanda; che tale istanza era stata

respinta da esso giudice, in quanto la convenuta, costituitasi

tardivamente, era decaduta dalla facoltà di proporre domande; che la

convenuta assicurazione aveva chiesto la revoca dell'ordinanza,

rilevando che il regime delle preclusioni non può trovare

applicazione al di fuori delle tassative ipotesi per cui è stabilito

e che l'azione di regresso, riconducibile alla surrogazione legale

prevista dall'art. 1203, n. 5, del codice civile, non si configura

diversamente dalla domanda già proposta dall'attrice né costituisce

una controdomanda, essendo diretta ad ottenere l'attribuzione del

medesimo diritto del danneggiato;

che il giudice a quo, dopo aver affermato che la domanda di

regresso, proposta dall'assicurazione nei confronti del convenuto,

deve qualificarsi nuova rispetto a quella dell'attrice, quantomeno

sotto il profilo soggettivo, osserva che la novella introdotta dalla

legge n. 353 del 1990 delinea un sistema ispirato ai principi di

immediatezza e concentrazione del processo, nel quale fin dalla prima

udienza di comparizione il thema decidendum deve essere definito;

che, ad avviso del rimettente, solo se si applicasse alle

domande nuove la disciplina dell'art. 167 cod. proc. civ. si potrebbe

raggiungere il risultato voluto dal legislatore, evitando che la

proposizione di tali domande nuove in corso di causa possa

compromettere la sollecita definizione di quelle originarie;

che tuttavia l'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.

disciplina soltanto la proposizione delle domande riconvenzionali,

non già di quelle nuove, sì che è necessario, ad avviso del

giudice a quo, sollevare questione di legittimità costituzionale

della predetta disposizione, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui non prevede che il convenuto debba

proporre le eventuali domande nuove a pena di decadenza;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto

l'esistenza di preclusioni per la proposizione di domande nuove si

deve desumere dalla interpretazione sistematica delle norme.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione si rileva come il

giudice a quo, con il provvedimento di cui è stata chiesta la

revoca, si sia pronunciato ed abbia già risolto in via

interpretativa la questione afferente al termine per la proposizione

di domande nuove da parte del convenuto, mostrando ancora nella detta

ordinanza di condividere la tesi sostenuta da autorevole dottrina in

ordine all'applicabilità dell'art. 167 cod. proc. civ. a casi come

quello di specie;

che il dubbio di legittimità costituzionale appare perciò

prospettato dal rimettente non già perché non sia altrimenti

possibile definire la controversia quanto piuttosto per ottenere

indirettamente da questa Corte un avallo a favore della

interpretazione dal medesimo assunta nel precedente provvedimento,

oltre che ai fini delle future decisioni;

che la questione è pertanto manifestamente inammissibile

(ordinanza n. 466 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 167, secondo comma, del codice

di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari