Corte costituzionale

Ordinanza n. 282/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992

dal Tribunale di Belluno nel procedimento civile vertente tra

l'I.N.P.S. e Simioni Carlo, iscritta al n. 95 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da

Carlo Simioni nei confronti dell'INPS per il pagamento di ratei

arretrati dell'assegno di invalidità più interessi legali e

rivalutazione monetaria a partire dal 1° gennaio 1985, il Tribunale

di Belluno, con ordinanza del 15 dicembre 1992, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,

n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle

prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza

obbligatoria è portato in detrazione delle somme eventualmente

spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per

la diminuzione del valore del suo credito;

che, secondo il giudice remittente la norma avrebbe reintrodotto

l'inammissibile disparità di trattamento fra crediti di lavoro e

crediti previdenziali che la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte

aveva inteso eliminare;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata.

Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte

con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile

quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della

prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente

all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);

che tale ipotesi si verifica nel caso di cui si controverte,

onde la questione non è pregiudiziale alla definizione del giudizio

a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

dal Tribunale di Belluno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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