Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2,

della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione

della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione

altrui) promosso con l'ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dal

tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Gubisano

Giovanni ed altri iscritta al n. 899 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno

1984.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza in data 18 dicembre 1981 (n. 899 del

reg. ord. 1983) il tribunale di Agrigento sollevava questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della

legge 20 febbraio 1958, n. 75, nella parte in cui la detta norma

prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi indicate

nell'art. 3 della stessa legge ove il fatto sia commesso in danno di

persona minore degli anni ventuno, ma maggiore degli anni diciotto, per

pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che, in forza

dell'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, che ha determinato in

diciotto anni il raggiungimento della maggiore età, sarebbe

riscontrabile una irragionevolezza ingiustificata nel trattamento

sanzionatorio rispetto a reati commessi in danno di soggetti che, in

quanto maggiorenni, sarebbero ex lege capaci di autodeterminarsi

compiutamente, nonché irragionevole equiparazione della pena edittale

per i fatti commessi in danno di minori degli anni ventuno e in danno

di soggetti in stato di infermità o di minorazione psichica naturale o

provocata.

Considerato che identica questione è stata dichiarata infondata da

questa Corte con la sentenza n. 205 del 1982, cui è seguita una

pronuncia di manifesta infondatezza (ordinanza n. 82 del 1984);

che nell'ordinanza, peraltro antecedente alle ricordate pronunce di

questa Corte, non sono stati addotti motivi nuovi o diversi, tali da

indurre a modificare la surricordata giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75,

sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale

di Agrigento con l'ordinanza 18 dicembre 1981 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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