Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 16 ottobre 1998 dal pretore di Forlì, sezione

distaccata di Cesena, iscritta al n. 860 del registro ordinanze 1998

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza in data 16 ottobre 1998 il pretore di

Forlì, sezione distaccata di Cesena, ha sollevato, in riferimento

all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede il cumulo

giuridico delle sanzioni amministrative per la sola ipotesi di

concorso formale e non anche per l'ipotesi in cui gli illeciti

vengano commessi in modo continuato;

che, ad avviso del remittente, la controversia sottoposta al suo

giudizio, vertendo su una pluralità di violazioni dell'art. 14,

comma 2, del regolamento CEE 20 dicembre 1985, n. 3821, consistenti

nella mancata conservazione dei fogli di registrazione del

cronotachigrafo, costituirebbe un'ipotesi di concorso materiale di

illeciti, alla quale dovrebbe essere applicato, ai sensi dell'art. 8

della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cumulo materiale delle

sanzioni;

che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata, non

consentendo, per gli illeciti amministrativi sottoposti al suo

giudizio, l'applicazione dell'istituto della continuazione (art. 81,

secondo comma, codice penale) contrasterebbe con l'art. 3 della

Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento tra chi

è chiamato a rispondere di più reati e chi, viceversa, deve

rispondere di più illeciti amministrativi che, anche quando abbiano

natura dolosa, configurano, nella valutazione del legislatore,

ipotesi meno gravi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

inammissibile.

Considerato che questa Corte si è già pronunciata, su analoga

questione, una prima volta con l'ordinanza n. 421 del 1987, nella

quale ha rilevato che tra le due categorie di illeciti, per la loro

non omogeneità, non può essere effettuato alcun utile raffronto ai

fini della sollecitata estensione dell'istituto della continuazione,

previsto per i reati dall'articolo 81, secondo comma, cod. pen.,

anche agli illeciti amministrativi;

che, nelle successive ordinanze nn. 468 del 1989 e 23 del 1995,

questa Corte ha ulteriormente rilevato che l'accoglimento della

questione è precluso dalla discrezionalità che deve essere

riconosciuta al legislatore nel configurare il concorso tra

violazioni omogenee, o anche tra violazioni eterogenee;

che alla luce di tali considerazioni, in ordine alle quali il

remittente non prospetta alcun nuovo argomento che possa indurre a

una soluzione diversa, deve essere confermata la valutazione negativa

della questione, già più volte espressa;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'articolo

3 della Costituzione, dal pretore di Forlì, sezione distaccata di

Cesena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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