Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 1,

della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di

assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai

sordomuti), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1989 dal

Pretore di Foggia nel procedimento civile vertente tra Pacillo Vito

ed altra e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 53 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che - nel corso di un giudizio in cui alcuni minori,

ciechi assoluti bilaterali, avevano richiesto al Ministero

dell'interno l'erogazione della pensione di inabilità in aggiunta

all'indennità di accompagnamento - il Pretore di Foggia, con

ordinanza emessa il 25 novembre 1989, ha sollevato, in relazione agli

artt. 2, 3 e 38, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21

novembre 1988, n. 508, nella parte in cui non prevede la possibilità

di corresponsione dell'indennità in argomento in aggiunta alla

pensione in favore dei ciechi assoluti d'età inferiore agli anni

diciotto;

che, a parere del giudice a quo, si determinerebbe una

disparità di trattamento rispetto agli altri invalidi civili

minorenni totalmente inabili per altre cause ai quali sarebbe

assicurato il contemporaneo godimento di entrambi i trattamenti;

che il Pretore rimettente osserva infine come l'assicurare le

condizioni assistenziali compatibili con la dignità della persona

umana rientri tra gli inderogabili doveri di solidarietà sociale ex

art. 2 della Costituzione e tra i compiti di assistenza posti allo

Stato dall'art. 38, primo comma, onde la denunziata normativa

vulnererebbe anche tali precetti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato la quale ha concluso per

l'infondatezza della questione;

Considerato che erroneamente il giudice a quo prospetta una

disparità di trattamento tra le diverse categorie d'invalidi civili,

in quanto la vigente normativa esclude l'erogazione della pensione

d'inabilità in favore dei minori, a prescindere dalla natura della

menomazione o della malattia invalidante, come reso esplicito

dall'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988,

n. 509;

che, anzi, a particolare beneficio dei ciechi è prevista

l'indennità non reversibile di cui all'art. 3 della legge n. 508 del

1988 (ed è altresì esclusa la perdita della pensione allorché essi

svolgano attività lavorativa);

che, infine, la diversa funzione delle provvidenze, se

giustifica il cumulo allorché ne ricorrano i presupposti (cfr.

sentenza n. 346 del 1989) non consente di eliminare dal novero di

questi ultimi il compimento della maggiore età per quanto riguarda

la pensione, il diritto alla quale si correla logicamente al momento

in cui vengono meno gli obblighi di mantenimento gravanti su chi

esercita la potestà parentale;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988,

n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli

invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, della Costituzione,

dal Pretore di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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