Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4

della legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per

la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli

organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto

pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali) e dell'art. 23,

comma 1, della legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6

(Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e

razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi

finanziari sul bilancio della regione), promossi con tre ordinanze

emesse il 5-6 marzo, l' 8 maggio e il 18 settembre 1997 dalla Corte

dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana,

rispettivamente iscritte ai nn. 349 e 593 del registro ordinanze

1997 e al n. 2 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 39, prima serie

speciale, dell'anno 1997 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno

1998;

Visti gli atti di intervento della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la

regione siciliana;

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione di controllo per la

regione siciliana, ha sollevato, nell'adunanza del“ 5 marzo 1997,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4

della legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per

la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli

organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto

pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali);

che l'art. 1 di detta legge richiede l'acquisizione del parere

della commissione per le questioni istituzionali dell'assemblea

regionale siciliana per le nomine, designazioni o proposte di

competenza degli organi dell'esecutivo, secondo quanto ulteriormente

precisato dalla giunta regionale con la delibera n. 140 del 19

ottobre 1976, che pone "direttive per la rigorosa applicazione della

legge";

che l'intervento dell'organo legislativo nei procedimenti

amministrativi violerebbe, ad avviso della sezione di controllo, il

principio costituzionale di separazione dei poteri, e quello di buon

andamento della pubblica amministrazione;

che in ogni caso si dovrebbe eliminare il parere dell'assemblea

per tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria, e non soltanto

per le nomine adottate nell'esercizio di un potere sostitutivo, come

individuate dalla giunta regionale nella citata deliberazione del

1976;

che la sezione di controllo, con due successive ordinanze, emesse

l'8 maggio e il 18 settembre 1997, ha sollevato questione dei citati

articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 35 del 1976, nonché

dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6

(Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e

razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi

finanziari sul bilancio della regione);

che i rilievi svolti nella prima ordinanza troverebbero parziale

riscontro nella legge n. 6 del 1997, la quale abroga tutte le

disposizioni riguardanti il parere delle commissioni dell'assemblea

regionale siciliana nell'iter dei procedimenti amministrativi di

spesa, fatta eccezione per i criteri generali della programmazione

della spesa e per le nomine: limitazione, questa, che non sarebbe

suffragata dai criteri di ragionevolezza e logica che debbono

ispirare la legislazione;

che è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il

presidente della regione siciliana, eccependo l'inammissibilità

della questione relativa agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale

n. 35 del 1976, e l'infondatezza delle altre censure.

Considerato che la Corte dei conti, sezione di controllo per la

regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della regione

siciliana 20 aprile 1976, n. 35, e dell'art. 23, comma 1, della legge

della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6;

che le tre ordinanze di rimessione, stante la sostanziale

identità della materia, vanno riunite e decise con unica pronuncia;

che le questioni prospettate presentano profili evidenti di

inammissibilità da valutarsi preliminarmente;

che il dubbio di legittimità costituzionale che ha ad oggetto la

legge n. 35 del 1976 muove da un'interpretazione delle norme

denunciate che il collegio rimettente sembra non condividere, e che

tuttavia viene ripresa perché aderente ai criteri applicativi posti

dalla giunta regionale nella delibera n. 140 del 1976 (ove si dà

lettura restrittiva delle deroghe contemplate dall'art. 1 per quanto

attiene all'acquisizione del parere, e ciò alla luce delle

"conclusioni del dibattito parlamentare in sede di formazione della

legge n. 35");

che tale delibera è, invero, una direttiva amministrativa, non

vincolante per la Corte dei conti;

che per lo stesso collegio rimettente si dovrebbe escludere il

parere della commissione parlamentare non soltanto per le nomine

disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo, ma in tutte le

ipotesi di amministrazione straordinaria, e ciò per salvaguardare i

principi costituzionali in gioco;

che la sezione solleva quindi, "in linea subordinata", questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 nell'interpretazione

restrittiva testé richiamata;

che le ordinanze, già su tale profilo, si rivelano perplesse;

che non vi è, inoltre, alcuna motivazione a sostegno del dubbio

di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli articoli 2, 3 e

4 della legge regionale n. 35 del 1976;

che la sezione di controllo denuncia, altresì, l'art. 23, comma

1, della legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, pur

riconoscendo che tale normativa contiene l'abrogazione di tutte le

disposizioni di legge relative al parere delle commissioni

parlamentari nell'iter dei procedimenti amministrativi, fatte salve

le nomine;

che la citata legge del 1997 ha modificato il quadro normativo di

riferimento, tanto da indurre la sezione a esprimere un apprezzamento

per tale innovazione normativa, nella quale trovano significativo

riscontro - seppur non integrale - i rilievi da essa svolti nella

prima ordinanza di rimessione;

che tuttavia non vi è nelle ordinanze alcuna ricognizione degli

effetti che conseguono all'adozione della legge regionale del 1997;

che appare comunque generica la censura riguardante detto art.

23 della legge n. 6 del 1997, per presunta violazione dei "criteri di

ragionevolezza e logica che debbono ispirare la legislazione";

che va dunque dichiarata la manifesta inammissibilità delle

questioni sollevate, per insufficiente motivazione e intrinseca

contraddittorietà delle ordinanze di rimessione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4

della legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per

la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli

organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto

pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), e dell'art. 23,

comma 1, della legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6

(Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e

razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi

finanziari sul bilancio della regione), sollevate, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione e al principio della divisione

dei poteri, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la

regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari