Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 429/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 dal Tribunale di Torino

nel procedimento penale a carico di Rodio Marcello, iscritta al n. 62

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 dal Tribunale di Torino

nel procedimento penale a carico di Bocchino Enrico ed altro,

iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con due ordinanze del 15 dicembre 1990, il Tribunale

di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

che, innanzi tutto, il giudice a quo ritiene che il citato art.

4, n. 7, violi l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto sarebbe

carente di parametri normativi determinati o di criteri di massima

che consentano di individuare la fattispecie di reato, con

particolare riferimento ai concetti di simulazione o dissimulazione e

di alterazione della misura rilevante;

che, in secondo luogo, il Tribunale di Torino afferma il

contrasto con l'art. 3 Cost. del citato art. 4, n. 7, in quanto

produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la

categoria dei contribuenti titolari di "redditi di lavoro autonomo o

d'impresa" e quella dei titolari di "redditi fondiari o di capitali o

altri redditi" di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3 dello stesso

decreto-legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982;

che il giudice a quo, peraltro, ritiene di non condividere

l'interpretazione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato

non fondate le predette questioni (sentenza n. 247 del 1989) ed in

base alla quale, ai fini dell'integrazione del reato previsto e

punito dal predetto art. 4, n. 7, da un lato, non è sufficiente il

solo simulare o dissimulare di cui parla la norma ma sarebbe

necessario un qualcosa di ulteriore, e cioè un'attività

preparatoria (fraudolenta) alla dichiarazione finale, volta

all'alterazione del risultato della dichiarazione stessa e, d'altro

lato, la misura rilevante dell'alterazione sarebbe un elemento

estraneo alla vera e propria condotta, un elemento di carattere

oggettivo e quindi non determinante ai fini dell'individuazione della

fattispecie;

che l'ordinanza di rimessione rileva che anche la Corte di

cassazione (Sez. III, 3 luglio 1989, n. 12495) ha adottato

l'interpretazione, condivisa dal giudice a quo ma difforme da quella,

innanzi citata, resa dalla Corte costituzionale;

che, pertanto, il Tribunale di Torino non condividendo la

predetta interpretazione accolta dalla Corte costituzionale ritiene

opportuno sollevare nuovamente la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge n. 429 del 1982,

convertito in legge n. 516 del 1982;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della

questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, come ricorda il Tribunale di Torino nelle ordinanze di

rimessione, questa Corte ha già pronunciato, con sentenza n. 247 del

1989, la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo

comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge n. 429 del 1982, come convertito

in legge n. 516 del 1982;

che la soluzione accolta dalla predetta sentenza è stata

successivamente ed in più occasioni ribadita (ordinanze di manifesta

infondatezza nn. da 311 a 315, 439, 538 e 540 del 1989 nonché 114 e

202 del 1990);

che l'interpretazione adottata da questa Corte, come rilevato a

suo tempo nella più volte citata sentenza n. 247 del 1989 e come

sottolineato dallo stesso giudice a quo, condiziona la

costituzionalità dell'art. 4, n. 7, del decreto legge n. 429 del

1982, come convertito in legge n. 516 del 1982, ed è stata del resto

seguita da un più recente orientamento della Corte di cassazione

(Sez. III, 1° febbraio 1990, n. 4664);

che, comunque, quando, come nel caso di specie, una norma

consente interpretazioni diverse, delle quali solo una rende la norma

stessa compatibile con il testo costituzionale, va seguita

quest'ultima;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di Torino va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata dal

Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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