Corte costituzionale

Ordinanza n. 278/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 14 giugno 1977 e riapprovata il 26 luglio 1977 dal Consiglio

regionale della Toscana, recante: "Modifiche ed integrazioni alla

legge regionale 20 marzo 1975 n. 21, già modificata dalla legge

regionale 23 marzo 1977 n. 19 relativa alla disciplina tariffaria sulle

autolinee extraurbane di concessione regionale" promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 agosto

1977, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 22

del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione del Consiglio regionale della Toscana;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso

notificato il 12 agosto 1977 e depositato il 23 agosto 1977, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con

gli artt. 3 e 117 della Costituzione, della legge della Regione Toscana

approvata il 14 giugno 1977 e riapprovata il 26 luglio 1977, recante

modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1975 n. 21

relativa alla disciplina tariffaria sulle autolinee extraurbane di

concessione regionale;

che a sostegno ha dedotto essere stato violato il principio

generale del rapporto tariffario tra biglietto e percorso chilometrico

da compiersi, con conseguente discriminazione tra viaggiatori comuni a

tale rapporto assoggettati e fruenti, invece, di abbonamento, assentito

per percorrenze superiori;

che si è costituita la Regione interessata, contrastando la

fondatezza della questione.

Considerato che il ricorso, notificato il 12 agosto 1977, è stato

depositato presso la cancelleria di questa Corte il 23 agosto 1977, e

pertanto oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 31, comma

terzo, della legge 11 marzo 1953 n. 87, sicché la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Toscana approvata il 14 giugno

1977 e riapprovata il 26 luglio 1977, sollevata dal Presidente del

Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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