Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge

16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi

notarili), promossi con otto ordinanze emesse il 28 maggio 2001 dal

Tribunale di Savona rispettivamente iscritte ai nn. da 678 a 685 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Savona, con otto ordinanze di

identico contenuto emesse il 28 maggio 2001, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio

1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili)

nella parte in cui determina, in misura ritenuta esigua e priva di

qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie

irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari;

che il rimettente è investito dell'esame di procedimenti

disciplinari riguardanti notai, nei quali procedimenti "non si

ravvisano elementi che impongano con evidenza assoluta l'immediata

esclusione degli addebiti contestati";

che il giudice a quo osserva che le sanzioni previste dalle

legge notarile sono assolutamente inadeguate e violano sia il

principio di eguaglianza che quello di ragionevolezza di cui

all'art. 3 Cost;

che il rimettente ricorda che l'art. 138-bis della stessa

legge, introdotto dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340

(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la

semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di

semplificazione 1999), ha previsto a carico dei notai, in caso di

violazione delle norme relative alla iscrizione nel registro delle

imprese, sanzioni pecuniarie da lire un milione a lire trenta

milioni, determinando così "una evidente disparità nel trattamento

sanzionatorio ed una contraddizione intrinseca, in un unico contesto

di previsioni sanzionatorie, tra valori attuali e valori

sostanzialmente azzerati";

che, sempre secondo il Tribunale di Savona, essendo il notaio

un pubblico ufficiale che esercita una funzione in nome e per conto

dello Stato, la norma impugnata viola anche l'art. 54 Cost., il quale

stabilisce che "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche

hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore", poiché

prevede una sanzione irrisoria palesemente inidonea a garantire una

qualsiasi efficace e decorosa disciplina della professione;

che il rimettente, ricordato che l'esiguità delle sanzioni

le renderebbe, nei fatti, inidonee a qualsiasi funzione deterrente,

ravvisa nella disposizione impugnata una violazione anche

dell'art. 97 Cost., essendo le citate sanzioni contrarie al buon

andamento di funzioni pubbliche esercitate da privati, come sono

quelle notarili;

che è intervenuto nei giudizi di legittimità costituzionale

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di

dichiarare la questione manifestamente inammissibile o manifestamente

infondata;

che l'Avvocatura, ricordata l'ordinanza della Corte n. 44 del

1995, che ha dichiarato manifestamente inammissibile un'analoga

questione sollevata per la stessa disposizione oggi impugnata,

osserva che una eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale produrrebbe un vuoto normativo non immediatamente

colmabile.

Considerato che tutti i giudizi di legittimità costituzionale

sollevati dal Tribunale di Savona, con ordinanze identiche nel loro

contenuto, censurano l'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

(Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), e vanno perciò

riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte ha già esaminato analoga questione di

legittimità costituzionale avente ad oggetto la medesima

disposizione della legge notarile, rilevando che la misura delle

sanzioni previste non è stata adeguata nel tempo e risulta per tale

motivo del tutto irrisoria (ordinanza n. 44 del 1995);

che, come affermato dalla Corte nella citata pronuncia, pur

essendo certamente mancato un "diligente adeguamento" di tali

sanzioni ai mutati valori pecuniari, tuttavia, in ordine alla

denunziata irrisorietà della misura delle sanzioni pecuniarie, non

è dato alla Corte modificare tale misura sostituendo la propria

valutazione a quella che spetta al legislatore nelle discrezionali

scelte sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo e

ancora quanto all'entità delle rispettive sanzioni;

che le ragioni di tale decisione permangono dal momento che

la configurazione di una nuova ipotesi sanzionatoria, prevista

dall'art. 138-bis della stessa legge notarile, introdotto

dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per

la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti

amministrativi - Legge di semplificazione 1999), riguarda un diverso

illecito disciplinare, in nessun modo comparabile con quelli previsti

dalla disposizione impugnata;

che nessun rilievo può avere il richiamo degli artt. 54 e 97

Cost., non avendo tali norme costituzionali alcuna attinenza con la

materia delle sanzioni disciplinari né quanto alla previsione dei

precetti né con riguardo alle conseguenti sanzioni;

che le questioni sollevate risultano perciò manifestamente

infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio

1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione,

dal Tribunale di Savona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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