Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1988 dal

Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Bailoni

Ferruccio, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Riva del Garda, con ordinanza dell'11

ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 22 della legge 28

febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), nella parte in cui non prevede l'estinzione dei reati

contravvenzionali in tema di abusivismo edilizio quando l'interessato

abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 167 del 1989, ha

già esaminato questione identica dichiarandola infondata;

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme

in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Riva del

Garda con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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