Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 46d.P.R. 597/1973
  • art. 42d.P.R. 601/1973
  • art. 48d.P.R. 597/1973

citata

  • art. 46legge 324/1959

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e

artt. 46 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossi con

ordinanze emesse dalle Commissioni Tributarie di primo grado di Roma il

19 marzo 1984, di Termini Imerese il 24 febbraio 1984, di Genova l'8

giugno 1984 (n. 3 ordinanze), di La Spezia il 23 novembre 1983 e dalla

Commissione Tributaria di secondo grado di Forlì il 14 dicembre 1983,

iscritte ai nn. 1113, 1124 a 1127, 1201 e 1244 del registro ordinanze

1984 e pubblicate nella G.U. nn. 53 bis, 56 bis, 32 bis, 62 bis e 71

bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto I) che Ia) con ordinanza emessa il 23 novembre 1983

(pervenuta alla Corte il 27 ottobre 1984; comunicata il 2 maggio e

notificata il 1 ottobre successivi; pubblicata nella G.U. n. 62 bis del

13 marzo 1985 e iscritta al n. 1201 R.O. 1984) su ricorso di Del Rio

Franco e altri è stata dalla Commissione tributaria di primo grado di

La Spezia giudicata rilevante e non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 36 Cost., la questione di costituzionalità degli

artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 42 d.P.R.

29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che

l'indennità integrativa speciale, istituita dalla legge 27 maggio

1959, n. 324, concorre a formare il reddito complessivo al fine della

applicazione delle aliquote progressive (incidente nel quale è in

questa sede intervenuta con atto depositato il 2 aprile 1985

l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo dichiararsi infondata la questione), Ib) con

ordinanza emessa il 19 marzo 1984 (comunicata il 5 giugno e notificata

il 16 luglio 1984 successivi; pubblicata nella G.U. n. 53 bis del 2

marzo 1985 e iscritta al n. 1113 R.O. 1984) è stata giudicata, ma in

riferimento all'art. 53 Cost., non manifestamente infondata la stessa

questione di costituzionalità dalla Commissione tributaria di primo

grado di Roma su ricorso di Perrone Cieri Virginia (incidente nel quale

è in questa sede intervenuta con atto depositato il 19 marzo 1985

l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo dichiararsi infondata la questione), II) che con

ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 (pervenuta alla Corte il 13

novembre 1984; comunicata il 17 maggio e notificata il 25 ottobre

successivi; pubblicata nella G.U. n. 71 bis del 23 marzo 1985 e

iscritta al n. 1244 R.O. 1984) dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Forlì su appello dell'Ufficio II.DD. di Rimini contro

Colangelo Giovanni e altri è stata giudicata rilevante e, in

riferimento agli artt. 23 e 53 Cost., non manifestamente infondata la

questione di costituzionalità degli artt. 48 d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597, e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto dette norme

ordinarie, considerando reddito imponibile ai fini IRPEF l'indennità

integrativa speciale di cui alla l. 27 maggio 1959, n. 324 (che ha

natura risarcitoria), consentono che il semplice variare di detta

integrazione venga irrazionalmente considerato (in conseguenza della

mera svalutazione monetaria e non per una diversa e responsabile scelta

del Parlamento) aumento fittizio di capacità contributiva, così

provocando, stante la progressività degli scaglioni, una più intensa

pressione tributaria e imponendo al contribuente (con reddito

normalmente superiore, ma in concreto uguale se non inferiore a quello

percepito nel precedente periodo di imposta una prestazione

patrimoniale più gravosa nel "quantum") di quella voluta dal

legislatore, con la curva delle aliquote reali originariamente

disegnata (incidente nel quale è in questa sede intervenuta con atto

depositato l'11 aprile 1985 l'Avvocatura generale dello Stato per il

Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo dichiararsi infondata

la questione), III) che con ordinanza emessa il 24 febbraio 1984

(pervenuta alla Corte il 4 ottobre 1984; comunicata il 27 aprile e

notificata il 16 maggio 1984; pubblicata nella G.U. n. 56 bis del 6

marzo 1985 e iscritta al n. 1124 R.O. 1984) su ricorso di Imboccari

Mario contro l'Ufficio Distrettuale II.DD. di Lercara Friddi è stata

giudicata dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini

Imerese, in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost., non manifestamente

infondata la questione di costituzionalità degli artt. 46 comma primo

e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.

601, nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa

speciale istituita dalla l. 27 maggio 1959, n. 324 concorra a formare

il reddito complessivo netto ai fini dell'IRPEF (incidente nel quale è

in questa sede intervenuta con atto depositato il 25 maggio 1985

l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo dichiararsi infondata la questione), IV) che con tre

ordinanze, aventi motivazione e dispositivo identici, emesse l'8 giugno

1984 (comunicate il 20 giugno e notificate il 10 settembre 1984;

pubblicate nella G.U. n. 32 bis del 6 febbraio 1985 e iscritte ai nn.

1125 a 1127 R.O. 1984) dalla Commissione tributaria di primo grado di

Genova su separati ricorsi proposti da Mangano Vincenzo, da Aloia

Antonio e da Arcuri Saverio contro l'Ufficio Distrettuale II.DD. di

Genova è stata giudicata non manifestamente infondata, per contrasto

con l'art. 53 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 42

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui, abrogando le

agevolazioni fiscali del previgente sistema tributario, non prevede la

esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche della

indennità integrativa speciale istituita con la l. 27 maggio 1959, n.

324.

Considerato I) che i sette incidenti vanno riuniti per identità e,

comunque, per continenza, II) che la questione d'incostituzionalità

degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 597/1973 e 42 d.P.R. 601/1973

sollevata dalla Commissione di primo grado di La Spezia in riferimento

all'art. 36 (supra Ia)) e dalla Commissione tributaria di primo grado

di Roma (supra Ib)) in riferimento all'art. 53 Cost. è stata giudicata

infondata da questa Corte con sent. 277/1984, la cui motivazione non

rende necessario riesame, né l'art. 23 la cui violazione denunciata

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forlì (supra II)) si

appalesa idoneo parametro di incostituzionalità perché la riserva di

legge è rispettata per essere l'assoggettamento dell'indennità

integrativa speciale prevista quale oggetto di imposizione dalle

disposizioni che impingono sul salario, del quale è debitore il datore

di lavoro in non diversa guisa di quel che accade per la indennità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1113, 1124 a 1127, 1201, 1244

R.O. 1984

dichiara manifestamente infondata la questione d'illegittimità

costituzionale degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597, e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata con le

ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 23, 36 e 53 Cost. nella

parte in cui consentono che la indennità integrativa speciale

istituita con la l. 27 maggio 1959, n. 324 concorra a formare il

reddito complessivo netto ai fini dell'IRPEF.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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