Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo

comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il

servizio di leva), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal T.A.R. della Sicilia -

sezione staccata di Catania - sul ricorso proposto da Ottaviano

Giovanni contro il Distretto militare di Siracusa ed altro, iscritto

al n. 81 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1990;

2) ordinanza emessa il 25 luglio 1989 dal T.A.R. della Sicilia -

sezione staccata di Catania - sul ricorso proposto da Patamia

Ildebrando contro il Distretto militare di Catania ed altri, iscritta

al n. 82 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1990;

3) ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal T.A.R. della Sicilia

sul ricorso proposto da Cammalleri Calogero Massimo contro il

Ministero della Difesa, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1990

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, nel corso dei procedimenti

promossi da Ottaviano Giovanni, Patamia Ildebrando e Cammalleri

Calogero Massimo, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo

comma, della Costituzione - dell'art. 21, secondo comma, della legge

31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella

parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi

disposto sia perentorio;

che ad avviso dei giudici remittenti la norma censurata (secondo

cui "cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti

a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente

chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica"),

configurando - secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana - solamente un

obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per

l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione

perché impone una prestazione personale senza l'indicazione dei

limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3

per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari

dell'Esercito o dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in

genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per

lesione del principio del buon andamento della pubblica

amministrazione;

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma censurata è già stata dichiarata, con sentenza n.

41 del 1990, costituzionalmente illegittima "nella parte in cui non

prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del

servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla

data di cessazione del titolo al ritardo medesimo";

che, pertanto, la presente questione va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma,

della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di

leva) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della

Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia con le ordinanze in epigrafe

-, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 "nella

parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito

del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine

di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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