Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 83d.P.R. 597/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto di

cui agli artt. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 4,

quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni

del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei

capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione

sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Massa Carrara sul ricorso

proposto da Bertocchi Aurelio contro l'Intendenza di Finanza di Massa

Carrara, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Massa

Carrara, con ordinanza 19 dicembre 1989 (R.O. n. 71 del 1990) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 83

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 4, quarto comma,

della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui esclude dai

benefici previsti da tale ultimo articolo le indennità di buonuscita

erogate dall'E.N.P.A.S. maturate in regime d'imposta di ricchezza

mobile e complementare;

Considerato che l'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973, stabilisce

che l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare

"continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti d'imposta

verificatisi anteriormente al 1974";

che l'art. 4, quarto comma, della legge n. 482 del 1985 ha

stabilito, per la liquidazione dell'I.R.P.E.F. "relativa alle

indennità e alle altre somme percepite in dipendenza dei rapporti di

lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982", talune detrazioni

dall'imponibile in precedenza non previste;

che il giudice a quo lamenta la violazione del principio di

uguaglianza in relazione alla diversa determinazione dell'imponibile

che ne deriva ai fini dell'I.R.P.E.F., rispetto all'imponibile

assoggettato all'imposta di ricchezza mobile e complementare;

che questa Corte ha costantemente affermato che non contrasta

col principio di uguaglianza un trattamento differenziato in

relazione a momenti diversi nel tempo, "perché lo stesso fluire di

questo costituisce di per sé un elemento diversificatore" (sentenze

n. 441 del 1989; n. 6 del 1988; n. 618 del 1987; n. 122 del 1980; n.

65 e n. 138 del 1979; n. 138 del 1977; n. 92 del 1975; n. 57 del

1973);

che, pertanto, palesemente nessun elemento d'irragionevole

discriminazione è ravvisabile nel disposto dell'art. 83 del d.P.R.

n. 597 del 1973, il quale legittimamente ha disciplinato il passaggio

dal precedente al nuovo sistema impositivo, prevedendo

l'applicabilità della vigente disciplina fiscale ai presupposti

d'imposta verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974, data

dell'entrata in vigore dell'I.R.P.E.F.;

che, parimenti, rientra nella discrezionalità del legislatore

stabilire, come ha fatto l'art. 4, quarto comma, della legge n. 482

del 1985, particolari detrazioni dall'imponibile da assoggettare ad

imposta a partire da una certa data ed a seconda del periodo in cui

si è verificato il presupposto d'imposta;

che la questione sollevata si appalesa, quindi, manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 83 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) e 4, quarto comma, della legge 26

settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario

delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in

dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Massa Carrara, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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