Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41

bis, cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1984 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Della Libera

Renato ed altri, iscritta al n. 1328 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis

dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1984 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Gassi

Gianfranco ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis

dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza 16 ottobre 1984, il Giudice istruttore

presso il Tribunale di Treviso ha denunciato di illegittimità, in

riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., l'art. 41 bis cod. proc.

pen. nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza

territoriale anche nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice

Pretori o in loro danno, attribuiti alla competenza del Tribunale nella

cui circoscrizione è compreso il mandamento in cui il Pretore o vice

Pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;

che identica impugnativa è stata proposta anche dal G. I. del

Tribunale di Firenze, con altra ordinanza del 23 novembre 1984;

che nei relativi giudizi innanzi alla Corte non vi è stata

costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti e unitariamente

decisi;

che peraltro, con sentenza n. 232 del 1984, è stata già

dichiarata l'inammissibilità di identica questione di

costituzionalità del predetto art. 41 bis c.p.p., dal momento che

sostanzialmente si richiedeva alla Corte una sentenza additiva

implicante, nell'ambito di più soluzioni alternative, scelte

discrezionali che esulano dalla competenza della Corte stessa; e che

altre analoghe questioni sono state poi dichiarate manifestamente

inammissibili con successive ordinanze nn. 54 e 98 del 1985.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41 bis cod. proc. pen.

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., con le

ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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