Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9d.lgs. 132/1992
  • art. 18d.lgs. 132/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 18 del

d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE

concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

provocato da certe sostanze pericolose), in relazione al numero 2

dell'allegato elenco II, promosso con ordinanza emessa il 23

settembre 1996 dal pretore di Trento, sezione distaccata di

Mezzolombardo, nel procedimento penale a carico di Romano Weber,

iscritta al n. 1304 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 nel corso di

un procedimento penale promosso per essere stato effettuato senza

autorizzazione, nello svolgimento di un'attività produttiva, lo

scarico nel sottosuolo di acque reflue contenenti una sostanza

biocida (la difenilammina), il pretore di Trento, sezione distaccata

di Mezzolombardo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo

comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132

(Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle

acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze

pericolose), in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II, che

comprende i "biocidi e loro derivati" tra le sostanze che possono

avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee, sicché è richiesta

una specifica autorizzazione per lo scarico indiretto di acque reflue

e rifiuti contenenti tali sostanze, in mancanza della quale sono

applicabili le sanzioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per

la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modifiche ed

integrazioni;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'uso del termine generico

"biocidi" da parte del legislatore comporterebbe una obiettiva

incertezza sugli elementi costitutivi del reato, essendo diverse le

valutazioni scientifiche su ciò che deve definirsi biocida, sicché,

in ragione di tale incertezza, sarebbe violato il principio che

impone la determinatezza della fattispecie penale (art. 25, secondo

comma, Cost.);

che, inoltre, essendo generico il significato del termine

"biocidi", resterebbe affidato alla discrezionalità dell'autorità

giudiziaria perseguire o meno determinati comportamenti, con

conseguente lesione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.),

giacché potrebbero essere trattate in modo diverso situazioni

identiche;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

riguarda essenzialmente il principio di legalità in materia penale

(art. 25, secondo comma, Cost.), il quale implica che la legge

determini in modo specifico il fatto previsto come reato consentendo

quindi di individuare con sufficiente precisione la condotta

sanzionata penalmente e di distinguere con chiarezza la sfera del

lecito da quella dell'illecito, orientando preventivamente la

condotta dei consociati;

che la legge, nel delineare i fatti che costituiscono reato, può

ricorrere a locuzioni di uso comune o a termini il cui significato

può essere ricavato da nozioni non giuridiche, purché sia

comprensibile e sufficientemente determinata la condotta punita con

sanzioni penali (sentenze n. 312 del 1996 e n. 414 del 1995);

che la norma penale denunciata sanziona una condotta che provoca

l'inquinamento idrico mediante sostanze pericolose, la cui

determinazione ed individuazione ha carattere tecnico;

che la locuzione "biocidi", conosciuta nel linguaggio tecnico e

scientifico, è già compresa nella direttiva del Consiglio del 17

dicembre 1979 (80/68/CEE), che obbliga gli Stati membri della

Comunità europea a prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee

dovuto a sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili, direttiva

alla quale è stata data attuazione con il decreto legislativo n.

132 del 1992;

che i biocidi rientrano nel catasto nazionale dei rifiuti

speciali (istituito con il d.m. 26 aprile 1989) e sono sostanze altre

volte prese in considerazione dal legislatore nel sistema di tutela

ambientale, accanto ai pesticidi ed alle sostanze fitofarmaceutiche,

per delineare anche altre ipotesi di reato (d.P.R. 10 settembre 1982,

n. 915 e, ora, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; d.lgs. 27 gennaio 1992,

n. 133);

che la condotta sanzionata penalmente dalla norma denunciata, in

una materia che necessariamente ha carattere tecnico, è quindi

sufficientemente determinata;

che non sussiste neanche la disparità di trattamento di casi

analoghi, denunciata sul presupposto, non fondato, della

discrezionale e, nei diversi casi, variabile determinazione delle

sostanze biocide da parte dell'interprete;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132

(Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle

acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze

pericolose), in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II,

sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della

Costituzione, dal pretore di Trento, sezione distaccata di

Mezzolombardo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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