Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 25d.P.R. 915/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo

comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle

direttive C.E.E. n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa

allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, e n.

78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in relazione agli

artt. 6, lett. d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, promosso

con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dal Pretore di

Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio,

iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio,

imputato di trasporto senza autorizzazione di rifiuti speciali

prodotti dalla ditta Toncelli e Castagna, con ordinanza del 13 aprile

1988 (R.O. n. 640 del 1988), il Pretore di Castelfiorentino ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25,

primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione agli

artt. 6, lettera d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la diversità di

trattamento che, senza ragionevole e giustificato motivo, si verifica

tra l'ipotesi di trasporto di rifiuti ad una discarica eseguito

direttamente dal produttore (non punibile) e l'ipotesi di trasporto

eseguito da un terzo;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della

questione;

Considerato che la situazione di chi smaltisce rifiuti speciali

propri e di chi professionalmente esercita l'attività di smaltimento

di rifiuti speciali prodotti da terzi non sono affatto omogenee in

quanto, nel primo caso, lo smaltimento di rifiuti costituisce una

fase del ciclo di produzione previamente sottoposto alle procedure

autorizzatorie, mentre, nel secondo caso, il terzo è incaricato da

una ditta produttrice del solo trasporto;

che pertanto il loro disvalore sociale è differente;

che, comunque, spetta al legislatore l'apprezzamento di siffatto

disvalore e la conseguente scelta di sanzioni penali e che essi non

sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino

irragionevoli, il che non è nella specie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre

1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442, relativa

ai rifiuti, n. 76/403, relativa allo smaltimento dei

policlorodifenili e policlorotrifenili, e n. 78/319, relativa ai

rifiuti tossici e nocivi), in relazione agli artt. 6, lettera d), e 1

dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Castelfiorentino, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari