Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1960 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo

comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, promosso con

ordinanza 25 giugno 1959 del Tribunale di Pisa, emessa nel procedimento

civile fra la Unione industriale pisana e la Soc. per az.

"Larderello", iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28

novembre 1959.

Ritenuto che nel procedimento civile promosso innanzi la Tribunale

di Pisa dall'Unione industriale pisana contro la Soc. per azioni

"Larderello", è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22

dicembre 1956, n. 1589, in riferimento agli artt. 18 e 39, primo comma,

della Costituzione;

che la decisione di tale questione è stata dal Tribunale rimessa a

questa Corte con l'ordinanza sopra indicata;

che nel giudizio si sono costituite entrambe le parti ed ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1 del 21 gennaio

1960, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale del citato art. 3, terzo comma, prima parte, della legge

22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento all'art. 39 della

Costituzione;

che non vi è motivo di discostarsi dalla precedente decisione)

anche esaminando la questione in riferimento all'art. 18 della

Costituzione, perché tale articolo sancisce il principio generale

della libertà di associazione, confermato, per quanto riguarda le

organizzazioni sindacali, dall'art. 39;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la

restituzione degli atti al Tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELLI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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