Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge

16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo

1997, n. 59, e leggi 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia

di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle

pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia

scolastica), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal

tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da

Cosentino Francesca contro la Corte dei conti ed altri, iscritta al

n. 730 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Cosentino Francesca e di Vullo

Donatella nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Giovanni Pitruzzella per Vullo Donatella e

l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento della

graduatoria degli idonei al concorso pubblico a nove posti di

analista economico finanziario indetto dalla Corte dei conti con

decreto presidenziale del 17 dicembre 1996, il tribunale

amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 15 marzo 2000,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge

15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge

16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo

1997, n. 59, e leggi 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia

di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle

pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia

scolastica), in base ai quali, in caso di parità di punteggio per

titoli ed esami va preferito il candidato più giovane di età;

che - premette l'ordinanza di rimessione - nella materia del

pubblico impiego vige il principio, consolidato nella giurisprudenza

amministrativa, secondo cui ciascuna fase del procedimento

amministrativo, salvo che non sia diversamente disposto, è retta

dalla normativa vigente al momento del suo svolgimento, per cui, ove

nel corso di una fase procedimentale intervenga una modifica della

relativa disciplina, questa trova immediata applicazione alla fase in

svolgimento se non ancora conclusa;

che, in sede di delibazione del fumus boni iuris per la

pronuncia cautelare, il giudice a quo ha ritenuto di dover sollevare

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle

disposizioni censurate, in via principale, per violazione del

principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto con la

nuova normativa viene capovolto un criterio fondamentale nei pubblici

concorsi in ordine alla preferenza, a parità di altri titoli, al

candidato con la maggiore età (art. 5 del d.P.R. 10 gennaio 1957,

n. 3, e art. 5 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato dal d.P.R.

30 ottobre 1996, n. 693), senza che vi soccorra un'adeguata

giustificazione;

che quest'ultima non sembra rinvenibile nella circostanza che

l'art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 abbia eliminato il

limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi, in quanto

tale eliminazione può essere derogata dai regolamenti delle singole

amministrazioni e, in ogni caso, non sono venute meno le ragioni di

preferenza per il candidato più anziano, per il quale vengono a

diminuire le future possibilità di impiego;

che la ragionevolezza sarebbe altresì violata in quanto le

disposizioni censurate appaiono tra loro contraddittorie perché, se

da un lato vengono aboliti nei concorsi pubblici i titoli relativi

all'età, dall'altro viene attribuita la preferenza al candidato più

giovane;

che, in via subordinata, le disposizioni impugnate

violerebbero il medesimo parametro costituzionale non essendo state,

con norma transitoria, regolate le conseguenze del subentro della

nuova disciplina sulle procedure concorsuali ancora in fase di

svolgimento, con menomazione sull'affidamento del cittadino nella

sicurezza giuridica;

che la questione è rilevante in quanto da essa dipende

l'accoglimento o meno dell'istanza proposta dalla ricorrente;

che nel presente giudizio si è costituita la parte privata

ricorrente nel giudizio a quo, deducendo l'inammissibilità e

l'infondatezza della sollevata questione, operando la disposizione un

contemperamento di interessi contrapposti;

che il preteso contrasto con il principio dell'affidamento

del cittadino nella specie non sussisterebbe, e comunque tale

principio non sarebbe protetto in sé, ma riceverebbe tutela solo se,

e nei limiti in cui, sia inciso irragionevolmente (sentenze n. 416

del 1999, n. 229 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995);

che si è altresì costituita una delle controricorrenti nel

giudizio a quo chiedendo in via principale l'accoglimento della

questione di legittimità costituzionale sulla base di motivi

sostanzialmente identici a quelli esposti nell'ordinanza di

rimessione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso preliminarmente per l'inammissibilità della

questione sia per difetto di motivazione sulla rilevanza sia perché,

secondo la giurisprudenza amministrativa sul punto, è la normativa

vigente alla data di emanazione del bando la lex specialis del

concorso, mentre il diverso indirizzo citato dal giudice a quo non

sarebbe univoco;

che, nella specie, lo jus superveniens non prevedendo

l'applicazione della nuova regola ai concorsi già banditi, può

valere solo per il futuro;

che la questione è comunque infondata perché spetta alla

discrezionalità del legislatore sia la fissazione dei requisiti di

età per la partecipazione ai pubblici concorsi sia la determinazione

dei criteri di preferenza tra i candidati a parità di punteggio;

che, infine, quanto all'asserita irragionevolezza per

mancanza di una disciplina transitoria, essa non rileva, perché il

concorso è stato bandito sotto la vecchia normativa che non

prevedeva, nel caso di parità di punteggio, il nuovo criterio di

preferenza del più giovane.

Considerato che il tribunale amministrativo regionale del Lazio

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge

n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge

n. 191 del 1998, nella parte in cui prevedono che, se due o più

candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione

dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il

candidato più giovane d'età;

che ai fini della rilevanza, va rigettata l'eccezione di

inammissibilità sollevata dalla difesa erariale perché il

rimettente, sia pur in modo conciso, ha sufficientemente motivato sul

criterio giurisprudenziale che consente l'applicazione dello jus

superveniens ad una fase autonoma del corso di un procedimento

amministrativo;

che detta scelta non appare implausibile, considerate le

caratteristiche della fase di formazione e approvazione della

graduatoria di merito, tanto più che queste operazioni sono spesso

condotte dalla stessa amministrazione al termine del concorso;

che la censura - secondo cui la mancata previsione di una

disciplina transitoria violerebbe il principio di affidamento del

cittadino nella sicurezza giuridica - è inammissibile perché il

giudice a quo non ha adeguatamente motivato sugli elementi di specie

(soprattutto il momento di conoscenza della posizione in graduatoria

rispetto alla modifica normativa) che potevano ragionevolmente

giustificare il preteso affidamento;

che, quanto alle restanti censure, le stesse sono

manifestamente infondate perché, come è stato già altre volte

affermato nella giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza n. 466

del 1997), rientra nella discrezionalità del legislatore fissare i

requisiti attinenti all'età dei concorrenti, purché non in modo

arbitrario o irragionevole;

che, nella specie, tale arbitrarietà o irragionevolezza non

sussiste perché, come è dato evincere anche dai lavori parlamentari

sul punto, la disposizione censurata si inserisce in un progetto

riformatore che ha per obiettivo di coniugare il principio di

solidarietà con quello di efficienza della pubblica amministrazione,

nel quadro della privatizzazione del pubblico impiego, ispirata ad un

ampio rinnovamento del personale amministrativo, particolarmente

investendo in risorse umane giovani e meritevoli, sì da garantire un

servizio più efficiente e duraturo;

che di conseguenza la questione proposta, sotto il profilo

qui esaminato, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge

15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo) come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge

16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo

1997, n. 59, e leggi 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia

di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle

pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia

scolastica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di

cui in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della stessa legge

n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge

n. 191 del 1998, sollevata, in riferimento al medesimo parametro

costituzionale, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con

l'ordinanza di cui inepigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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