Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 ("Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili"), promosso con ordinanza

emessa il 3 ottobre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Genova sui ricorsi riuniti proposti da Laiolo Adriano ed altri c/

Ufficio Registri Atti pubblici di Genova, iscritta al n. 293 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 245 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza in data 3 ottobre 1977 (pervenuta alla

Corte solo il 9 febbraio 1984), la Commissione tributaria di primo

grado di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 6 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui dispone che l'incremento di

valore imponibile ai fini dell'INVIM sia dato dalla differenza tra il

valore iniziale e quello finale del bene, "calcolati in termini

monetari nominali" senza tener conto del "mutato potere d'acquisto

della moneta per effetto dell'inflazione";

che nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 126 del 1979 e

che, rispetto ai motivi ivi esaminati, non ne risultano ora addotti

altri diversi od ulteriori.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., con l'ordinanza

in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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