Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/1983

Altra decisione · depositata il 26/09/1983 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,

comma secondo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promossi con sette

ordinanze emesse il 14 luglio 1981 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Piemonte, iscritte ai nn. da 849 a 855 del registro

ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 94 e 121 del 1982;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza del 7 giugno 1983 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Rilevato che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,

con sette ordinanze, di identico contenuto, emesse il 14 luglio 1981,

ha denunciato l'illegittimità dell'art. 3, secondo comma, della legge

15 dicembre 1972, n. 772, in riferimento all'art. 3 Cost.,

sostanzialmente riproducendo le motivazioni adottate in tre precedenti

ordinanze di rimessione emesse l'11 luglio 1978 e il 15 aprile 1980, ed

all'art. 97 Cost., non potendo del tutto escludersi, secondo il

giudice a quo, che dalla natura non perentoria del termine per decidere

sulla domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di

coscienza possa derivare un conflitto con l'esigenza di buon andamento

ed imparzialità della pubblica amministrazione;

ritenuto che i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe,

concernendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con

unica pronuncia;

considerato che, analogamente a quanto disposto con ordinanza n.

267 del 1983 depositata in data odierna, occorre prendere visione del

testo integrale della circolare del Ministro della difesa n. 500081/3

del 19 settembre 1979, dei dati numerici relativi a tale circolare (in

particolare, quante persone ne abbiano usufruito, in tutto o in parte),

e di eventuali altre circolari o determinazioni ministeriali

riguardanti la materia.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 12, 13 e 15

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni decisione sulle questioni di merito che restano salve

e impregiudicate;

dispone che entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della

presente ordinanza il Ministro della difesa provveda a far pervenire

alla cancelleria di questa Corte i dati e i documenti di cui sopra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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