Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/2000

Altra decisione · depositata il 11/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4,

comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 3, della legge della regione

Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e

funzionamento del consiglio dei sanitari), promossi con 18 ordinanze

emesse il 18 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale

della Lombardia, rispettivamente iscritte ai numeri dal 512 al 529

del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica - prima serie speciale - n. 40 dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della

Lombardia, con diciotto ordinanze di identico contenuto emesse in

altrettanti giudizi promossi da gruppi di tecnici della

riabilitazione nei confronti di aziende sanitarie locali (ASL) con

presidi ospedalieri a gestione diretta, di aziende ospedaliere e di

un'azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione

diretta della regione Lombardia per ottenere l'annullamento delle

deliberazioni relative alla elezione del consiglio dei sanitari in

ciascuna delle aziende, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

46, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6,

comma 3, della legge della regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2

(Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei

sanitari), nelle parti in cui escludono il personale tecnico della

riabilitazione dal diritto di elettorato attivo e passivo per

l'elezione dei componenti del consiglio dei sanitari;

che il remittente premette che, in attuazione della delega

contenuta nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'art. 13

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23

ottobre 1992, n. 421), ha stabilito che del consiglio dei sanitari

facciano parte in maggioranza medici e altri operatori sanitari

laureati, nonché una rappresentanza del personale infermieristico e

del personale tecnico sanitario, affidando all'autonomia regionale il

compito di "definire il numero dei componenti, nonché di

disciplinare le modalità di elezione e la composizione e il

funzionamento del consiglio";

che gli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 5, comma 1,

definiscono la composizione del consiglio dei sanitari nelle aziende

sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere, prevedendo che di esso

facciano parte, in numero variabile in relazione alla tipologia

dell'azienda, tra le altre categorie di personale, operatori

professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui

alla tabella I dell'allegato 1 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e

operatori professionali in rappresentanza del personale

tecnico-sanitario di cui alla tabella L del citato d.P.R. n. 761 del

1979, e che l'art. 6, comma 3, dispone che partecipano all'elezione

del consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di

appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali,

medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato

universitario, medici veterinari, personale infermieristico,

personale tecnico sanitario;

che, ad avviso del remittente, da tale disciplina

risulterebbe l'esclusione del personale tecnico della riabilitazione,

previsto dalla tabella N dell'allegato 1 al d.P.R. n. 761 del 1979,

sia dall'elettorato attivo che da quello passivo per la composizione

del consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie locali e delle

aziende ospedaliere della regione Lombardia;

che, secondo il giudice a quo la scelta del legislatore

regionale non sarebbe affatto imposta dalla normativa nazionale, in

quanto la dizione usata dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 502 del

1992 (personale tecnico-sanitario) ben si presterebbe a comprendere

tutte le categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario che

concorrono all'esercizio dell'attività assistenziale, rendendo

prestazioni di natura sanitaria, tra le quali indubbiamente

rientrerebbero anche le prestazioni di riabilitazione, sicché le

disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con i parametri

costituzionali indicati;

che, in particolare, tenuto conto delle funzioni attribuite

dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 502 del 1992 al consiglio dei

sanitari, chiamato a fornire parere obbligatorio al direttore

generale per le attività tecnicosanitarie, anche sotto il profilo

organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti, nonché ad

esprimersi sulle attività di assistenza sanitaria, tali disposizioni

contrasterebbero:

con l'art. 3 della Costituzione, per la violazione del

principio di eguaglianza derivante dal diverso trattamento che esse

riserverebbero a categorie di personale omogenee, appartenenti al

medesimo ruolo, e del principio di ragionevolezza a causa della

mancanza di idoneo fondamento giustificativo della disciplina

differenziata;

con l'art. 46 della Costituzione, in quanto non

riconoscerebbero ad una categoria professionale il diritto a

partecipare all'organo chiamato dalla legge regionale ad esprimere i

pareri obbligatori previsti sia dalla legge statale che dalla stessa

legge regionale;

con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, in contrasto

con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione,

priverebbero il consiglio dei sanitari dell'apporto delle specifiche

competenze professionali dei tecnici della riabilitazione in

relazione all'esame delle questioni che con la riabilitazione abbiano

diretta attinenza;

con il medesimo art. 97 della Costituzione, sotto il

diverso profilo della violazione del principio di imparzialità

dell'amministrazione, in quanto non consentirebbero ai tecnici della

riabilitazione di esprimere propri rappresentanti, riconoscendo la

categoria dei tecnici sanitari, di cui alla tabella L del d.P.R.

n. 761 del 1979, come unico centro rappresentativo di interessi che

coinvolgono anche professionalità ulteriori e diverse;

con l'art. 117 della Costituzione, in quanto, in contrasto

con la normativa statale, volta all'ampliamento della originaria

composizione dell'organo, escluderebbero da quest'ultimo una

categoria di operatori tecnici sanitari.

Considerato che i giudizi introdotti con le ordinanze di cui in

epigrafe, avendo ad oggetto disposizioni analoghe, pongono la

medesima questione e possono essere riuniti e decisi unitariamente;

che, successivamente alle ordinanze di remissione, è stata

approvata, promulgata ed è entrata in vigore la legge della regione

Lombardia 27 marzo 2000, n. 38 (Modifiche ed integrazioni a

disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla

manovra di finanza regionale), la quale, all'art. 1, comma 38,

modifica la composizione del consiglio dei sanitari delle aziende

sanitarie locali con presidi ospedalieri a gestione diretta, delle

aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali senza presidi

ospedalieri a gestione diretta, prevedendo che di esso facciano parte

un operatore professionale in rappresentanza del personale di

vigilanza e di ispezione di cui alla tabella M dell'allegato 1 al

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e un operatore professionale in

rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui

alla tabella N del medesimo allegato;

che, pertanto, appare necessario restituire gli atti al

giudice remittente affinché valuti se, alla stregua della normativa

sopravvenuta, le questioni siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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