Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto

legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario

nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,

sull'occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge

29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della

legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle

procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i

trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 7

settembre 1988 dal Tribunale di Siena nel procedimento civile

vertente tra l'I.N.P.S. e Conti Loriana, iscritta al n. 759 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Conti Loriana nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 7 settembre

1988 (R.O. n. 759 del 1988), nel procedimento civile tra l'I.N.P.S. e

Conti Loriana, la quale aveva chiesto l'erogazione dell'indennità di

malattia nonostante il ritardato invio del certificato medico, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con

modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito

dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui

non consente che il lavoratore possa provare che l'omessa

trasmissione entro due giorni all'I.N.P.S. del certificato di

malattia sia dipesa da giustificato motivo;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli

artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione in quanto il

lavoratore, anche senza sua colpa, risulterebbe privato del

trattamento previdenziale spettantegli e si verificherebbe

irrazionalmente una diversità di trattamento del rapporto

lavoratore-I.N.P.S. e lavoratore-datore di lavoro, per il quale non

incide il ritardato invio della certificazione medica;

che la parte privata, costituitasi nel giudizio, ha concluso per

l'accoglimento della questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso, invece, per l'inammissibilità o per la infondatezza della

questione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 1143

del 1988) la illegittimità costituzionale delle norme ora di nuovo

censurate nella parte in cui non consentono al lavoratore assicurato

di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del

ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha

colpito e che, quindi, le suddette norme, per i profili che

interessano, sono state espunte dall'ordinamento;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre

1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché

proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in

base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile)

convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel

testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155

(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione

urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e

misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), in

riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Siena con l'ordinanza in epigrafe, perché

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1143

del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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