Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/2001

Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati dell'11

novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Roberto

Pennisi, promosso dal tribunale di Roma - IV sezione penale - con

ricorso depositato il 16 novembre 2000 ed iscritto al n. 170 del

registro ammissibilità conflitti.

Visto l'atto di intervento di Pennisi Roberto.

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico del

deputato Vittorio Sgarbi per il reato didiffamazione aggravata, il

tribunale di Roma, in data 14 dicembre 1999, ha sollevato conflitto

di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione

alla deliberazione adottata in data 11 novembre 1999, conla quale è

stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto

procedimento riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle

funzioni parlamentari, e, come tali, insindacabili a norma

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il collegio ricorrente ha premesso che il deputato Sgarbi

era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli

artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e 13 della legge 8 febbraio

1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), "perché, fuori dai casi di

ingiuria, comunicando con più persone, offendeva la reputazione

di Pennisi Roberto - sostituto procuratore della Repubblica presso la

Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, nonché

magistrato inquirente nell'indagine relativa all'omicidio Ligato -

mediante le seguenti espressioni: "Pennisi, un nuovo Torquemada, un

torturatore" autore di una "vera persecuzione politica (...) non

sisottolinea da parte di nessuno il comportamento disumano e

persecutorio di Pennisi"; espressioni diffuse tramite un comunicato

stampa ANSA e pubblicate sul quotidiano Il giornale di Calabria in

data 31 maggio 1994";

che la Camera dei deputati aveva adottato la predetta

delibera dell'11 novembre 1999 in conformità alla proposta della

Giunta per le autorizzazioni a procedere, la quale aveva motivato la

insindacabilità sulla base della considerazione che "le frasi

pronunziate dal collega Sgarbi erano in stretta ed immediata

connessione con l'esito di un procedimento penale che, all'epoca del

suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli indagati,

alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga custodia

cautelare ed esposti con grande enfasialla pubblica berlina; si

trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla conduzione, da

parte dell'accusa, di un procedimento penale nel quale le tesi della

medesima si erano rivelate del tutto infondate, non senza

averarrecato, tuttavia, una grave lesione non solo alla reputazione

degli interessati, ma anche al rapporto tra opinione pubblica e

classe politica; ciò sia pure in assenza di un collegamento

specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve

ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo

tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in

generale, nel dibattito politico; inoltre, le frasi vanno inquadrate

nel contesto della costante ed intensa battaglia politica che il

collega Sgarbi svolge, in Parlamento e al di fuori di esso, contro

l'uso distorto degli strumenti giudiziari";

che il tribunale di Roma ha sostenuto che la deliberazione

della Camera dei deputati sarebbe lesiva delle attribuzioni

dell'organo giurisdizionale investito del giudizio sulla

responsabilità penale del deputato Sgarbi, perché adottata in palese

carenza di specifici profili di collegamento tra l'espletamento della

funzione parlamentare e le opinioni espresse da Vittorio Sgarbi

mediante la divulgazione delle frasi a lui imputate;

che in particolare il tribunale ha osservato che il richiamo,

operato nella riportata motivazione della proposta di

insindacabilità adottata dalla giunta, al generico inquadramento

delle espressioni di cui si tratta nel contesto della battaglia

politica, portata avanti dallo Sgarbi, in Parlamento ed al di fuori

di esso, contro l'uso improprio degli strumenti giurisdizionali non

potrebbe comunque considerarsi sufficiente a ricondurre tali

dichiarazioni nell'alveo dell'esercizio delle funzioni parlamentari,

posto che, come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale

n. 289 del 1998, se è vero che la funzione parlamentare non si

estrinseca solo negli atti tipici, potendo ricomprendere anche quanto

sia presupposto o conseguenza di questi ultimi, ciò non di meno ad

essa non potrebbe essere ricollegata automaticamente l'"intera"

attività politica svolta dal parlamentare, in quanto ciò

comporterebbe la trasformazione della prerogativa parlamentare in

privilegio personale;

che, nell'imminenza della data fissata per la decisione

sull'ammissibilità del conflitto, ha depositato "atto di

intervento", a mezzo dei suoi difensori, il dott. Roberto Pennisi,

parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al tribunale di

Roma, il quale, pur facendosi carico della giurisprudenza

costituzionale sulla legittimazione ad essere parte nel giudizio

costituzionale instaurato a seguito di proposizione del conflitto di

attribuzione, ha rivendicato la propria legittimazione ad intervenire

già nella fase di delibazione circa l'ammissibilità del conflitto

sollevato dal tribunale di Roma, sulla base della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principî del

giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), che ha inserito i

principia del giusto processonell'art. 111 della Costituzione;

che la Corte, con ordinanza n. 264 del 2000, ha dichiarato

inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione in

considerazione della mancanza nello stesso di qualsiasi riferimento

agli specifici fatti per cui si procede e alla loro esatta

qualificazione giuridica, nonché del difetto, sia nel dispositivo

sia nella motivazione, di una domanda rivolta alla Corte;

che il tribunale di Roma, con ricorso in data 10 ottobre

2000, con il quale ha provveduto ad ovviare a quelle carenze che

avevano determinato la dichiarazione di inammissibilità del primo,

ha nuovamente sollevato il conflitto, ritenendo, per i motivi già

esposti, che la delibera della Camera dei deputati di cui si tratta

integri una menomazione delle attribuzioni costituzionali del potere

giudiziario;

che il dott. Pennisi ha depositato un nuovo atto di

intervento chiedendo che la Corte riconosca la sua legittimazione ad

intervenire nel procedimento promosso dal tribunale di Roma e, nel

merito, ritenga inammissibile il conflitto, in quanto nessuna

efficacia inibente sulla prosecuzione del procedimento

giurisdizionale davanti allo stesso tribunale sarebbe da riconoscere

alla deliberazione dell'11 novembre 1999 con la quale la Camera dei

deputati ha affermato l'insindacabilità delle opinioni diffamatorie

espresse dall'onorevole Sgarbi a carico dello stesso dott. Pennisi;

in subordine, ritenga illegittima, e, quindi, annulli la citata

deliberazione, affermando che non spetta alla Camera dei deputati

dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole

Sgarbi.

Considerato che, nella presente fase del giudizio a carattere

meramente delibatorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), la Corte è chiamata a

deliberare preliminarmente, senza contraddittorio, sul punto se il

ricorso sia ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto,

cioè se esista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti

alla sua competenza, con riferimento alla presenza dei profili

soggettivi e oggettivi richiamati nel primo comma del medesimo

articolo (ordinanza n. 226 del 1995; n. 1 e n. 2 del 1979);

che il tribunale di Roma è legittimato a sollevare il

conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni

giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al principio,

ripetutamente affermato dalla Corte, secondo il quale i singoli

organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di

piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad

essere parte nei conflitti costituzionali di attribuzione;

che, del pari, secondo la costante giurisprudenza della

Corte, la Camera dei deputati, in relazione alla definizione

dell'ambito di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione rispetto ad un proprio componente, è legittimata ad

essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare

definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, quanto all'oggetto del conflitto, il tribunale di Roma

lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma,

della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria sfera di

attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza

dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei

deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni

espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando

impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio

integro), anche in ordine alla ammissibilità del ricorso e

dell'intervento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio;

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal

tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il

ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere depositati nellacancelleria della Corte

entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo

l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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