Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato,

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati dell'11

novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Roberto Pennisi,

promosso dal Tribunale di Roma, con ricorso pervenuto l'11 gennaio

2000 ed iscritto al n. 140 del registro ammissibilità conflitti.

Visto l'atto di intervento del dott. Roberto Pennisi;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 14 dicembre 1999 il Tribunale di

Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione

adottata il giorno 11 novembre 1999, con la quale l'Assemblea ha

ritenuto che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale

nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi costituiscono opinioni

espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono

insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente procede nei confronti del

deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni ritenute offensive

dell'onore e della reputazione di Roberto Pennisi, all'epoca

magistrato in servizio presso la Direzione distrettuale antimafia di

Reggio Calabria, divulgate con un comunicato ANSA e pubblicate sul

quotidiano "Il giornale di Calabria";

che la Camera dei deputati, con delibera dell'11 novembre

1999, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni

a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il

procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, Costituzione;

che la Giunta ha motivato la proposta di insindacabilità

sulla base della considerazione che "le frasi pronunziate dal collega

Sgarbi erano in stretta ed immediata connessione con l'esito di un

procedimento penale che, all'epoca del suo inizio, aveva gravemente

leso la reputazione degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento,

sottoposti ad una lunga custodia cautelare ed esposti con grande

enfasi alla pubblica berlina. Si trattava, dunque, di una critica

tutta politica sulla conduzione, da parte dell'accusa, di un

procedimento penale nel quale le tesi della medesima si erano

rivelate del tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, un

grave vulnus non solo alla reputazione degli interessati, ma anche al

rapporto tra opinione pubblica e classe politica. Ciò sia pure in

assenza di un collegamento specifico con atti o documenti

parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa

l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto

sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico.

Inoltre, le frasi vanno inquadrate nel contesto della costante ed

intensa battaglia politica che il collega Sgarbi svolge, in

Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso distorto degli

strumenti giudiziari";

che il Tribunale di Roma sostiene che la deliberazione della

Camera dei Deputati sarebbe lesiva delle attribuzioni dell'organo

giurisdizionale investito del giudizio sulla responsabilità penale

del deputato Sgarbi, perché adottata in palese carenza di specifici

profili di collegamento tra l'espletamento della funzione

parlamentare e le opinioni espresse da Vittorio Sgarbi mediante la

divulgazione delle frasi a lui imputate;

che, in particolare, il Tribunale rileva che il riferimento,

nella motivazione della Giunta, al generico inquadramento delle frasi

pronunciate dal deputato Sgarbi nel contesto della battaglia politica

portata avanti, in Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso

improprio degli strumenti giudiziari, non sarebbe comunque

sufficiente a ricondurre tali dichiarazioni nell'alveo dell'esercizio

delle funzioni parlamentari;

che, infatti, la funzione parlamentare, pur non

estrinsecandosi solo negli atti tipici (potendo ricomprendere anche

quanto sia presupposto o conseguenza di questi ultimi), non può

tuttavia essere estesa all'"intera" attività politica svolta dal

parlamentare, in quanto ciò comporterebbe la trasformazione della

prerogativa parlamentare in privilegio personale (sentenza n. 289 del

1998);

che il Tribunale ha, dunque, sollevato conflitto ritenendo

che "la delibera della Camera dei deputati suindicata, per i motivi

esposti, integra una menomazione delle attribuzioni costituzionali

del potere giudiziario: palesandosi così un'ipotesi di conflitto di

attribuzioni tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 37 legge 11

marzo 53 n. 87";

che in prossimità della data fissata per la decisione, a

norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1983,

n. 87, sulla ammissibilità del conflitto, ha depositato "atto di

intervento", a mezzo dei suoi difensori, il dott. Roberto Pennisi,

quale persona offesa nel procedimento penale pendente dinanzi al

Tribunale di Roma;

che la persona offesa, nonostante sia a conoscenza della

giurisprudenza costituzionale che nega al singolo la legittimazione

ad essere parte nel giudizio costituzionale che segue la proposizione

del conflitto di attribuzione, rivendica la propria legittimazione

"ad intervenire nel procedimento iniziato dall'ordinanza del

Tribunale di Roma, già nella fase di delibazione circa

l'ammissibilità del medesimo ricorso, al fine di sostenere le

ragioni di tale ammissibilità e chiedere sin da adesso

l'annullamento della dichiarazione di insindacabilità adottata dalla

Camera dei deputati per le affermazioni diffamatorie pronunziate

dall'onorevole Sgarbi", sulla base della legge costituzionale 23

novembre 1999, n. 2;

che, ad avviso della parte privata, l'inserimento dei

principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione

consentirebbe di ritenere costituzionalmente obbligata la estensione

della garanzia del contraddittorio a ogni scansione processuale e,

dunque, imporrebbe di rendere attivabile da ogni soggetto, coinvolto

nel rapporto processuale-sostanziale suscettibile di essere

condizionato dal giudizio della Corte costituzionale, lo strumento

dell'intervento in tale giudizio, anche quando esso abbia ad oggetto

un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e fin dalla fase

della delibazione preliminare sulla sua ammissibilità.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata

preliminarmente a decidere, senza contraddittorio, se il ricorso sia

ammissibile, in quanto sussistano i presupposti di cui agli

articoli 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e all'art. 26

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

che, al riguardo, preliminarmente si deve verificare se

l'atto con il quale è stato sollevato il conflitto possieda i

requisiti richiamati dalle citate norme;

che non rileva a tal fine la forma dell'ordinanza rivestita

dall'atto introduttivo, ma la sua rispondenza ai contenuti richiesti

da tali norme per la valida instaurazione del conflitto (v. da ultimo

sentenze numeri. 11 e 10 del 2000; ordinanza n. 61 del 2000);

che sotto questo aspetto l'ordinanza - a prescindere dalla

considerazione che, recando la mera intestazione "Il Tribunale",

senza ulteriori specificazioni, non offre un'autonoma indicazione

dell'autorità ricorrente - è priva di ogni riferimento agli

specifici fatti per cui si procede e alla loro esatta qualificazione

giuridica, elementi necessari ai fini della compiuta percezione delle

ragioni del conflitto (v., tra le altre, ordinanza n. 318 del 1999),

e difetta del tutto, sia nel dispositivo, sia nella motivazione, di

una domanda rivolta alla Corte;

che a colmare tali lacune non possono soccorrere gli atti del

procedimento penale, irritualmente trasmessi dal Tribunale (v.

ordinanza n. 140 del 2000), in quanto è nel solo atto di ricorso, e

negli eventuali documenti ad esso allegati, che devono essere

rinvenibili gli elementi identificativi della causa petendi e del

petitum relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che le carenze formali e sostanziali sopra evidenziate

impediscono di considerare l'ordinanza del Tribunale come un valido

atto di promovimento di un conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato;

che tale conclusione, attenendo all'atto introduttivo del

conflitto, preclude alla Corte di prendere in esame la richiesta di

intervento della persona offesa;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Modena

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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