Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1984 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 525/1982
  • art. 1d.P.R. 43/1983
  • art. 2d.P.R. 43/1983

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati

tributari) e artt. 1 e 2 d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 30 novembre e il 1 dicembre 1982 dal

Tribunale di Ravenna nei procedimenti penali a carico di Baroncini

Angelo e Zauli Maria Pasqua, iscritte ai nn. 86 e 119 del registro

ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 184 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 7 gennaio 1983 dalla Corte d'Appello di

Lecce nel procedimento penale a carico di Satanassi Franco, iscritta al

n. 135 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983:

3) ordinanza emessa il 14 giugno 1983 dal Tribunale di Varese nel

procedimento penale a carico di Venegoni Gianni, iscritta al n. 794 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 60 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con le ordinanze 86 e 119/83

pronunciate rispettivamente il 30 novembre ed il 1 dicembre 1982, e la

Corte d'Appello di Lecce, con l'ordinanza 135/83 del 7 gennaio 1983,

hanno, sollevato identica questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, ritenuto incompatibile con

l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede concessione di amnistia

anche per i contribuenti nei cui confronti l'accertamento dell'Ufficio

è divenuto definitivo ed hanno assolto il debito d'imposta,

che analoga questione veniva sollevata anche dal Tribunale di

Varese con ord. 14 giugno 1983 (n. 794/83) che impugnava anche il

successivo d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43, che in tutti i giudizi

interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo si disponesse la

restituzione degli atti ai giudici a quibus, salvo che per quelli del

Tribunale di Varese.

Considerato che trattandosi di identica questione i giudizi possono

essere riuniti,

che effettivamente, giusta quanto la Corte ha già disposto con

ord. 11 aprile 1984 n. 112, per quanto si riferisce alle ordinanze 86 e

119/83 del Tribunale di Ravenna, nonché all'ord. 135/83 della Corte

d'Appello di Lecce, essendo sopravvenuto, successivamente alla

pronuncia delle ordinanze di rimessione il d.P.R. 22 febbraio 1983 n.

43 che all'art. 1 ha esteso l'amnistia anche alle ipotesi contemplate

dalle ordinanze stesse, s'impone la restituzione degli atti ai primi

Giudici affinché riesaminino la questione alla luce della detta

sopravvenienza,

che, invece, per quanto attiene all'ordinanza 734/83 del Tribunale

di Varese, non solo essa è successiva (14 giugno 1983) alla

promulgazione del citato secondo Decreto 22 febbraio 1983 n. 43, ma va

anzi rilevato che il Tribunale lo ha addirittura coinvolto

nell'impugnazione, senza rendersi conto evidentemente che proprio

quest'ultimo provvedimento normativo riparava le lamentate omissioni

del decreto precedente, per cui manifesta appare l'infondatezza della

questione così sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R.

9 agosto 1982 n. 525 nonché dello stesso articolo del d.P.R. 22

febbraio 1983 n. 43, in relazione all'art. 3 Cost., sollevata dal

Tribunale di Varese con ord. 14 giugno 1983 n. 794.

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna e alla

Corte d'Appello di Lecce, quanto alle rispettive ordinanze 86 e 119/83

(Ravenna) e 135/83 (Lecce), che hanno impugnato esclusivamente l'art. 1

del d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 in relazione all'art. 3 Cost., per il

riesame della questione dopo la sopravvenienza dell'art. 1 del d.P.R.

22 febbraio 1983 n. 43.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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