Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia

di tasse automobilistiche), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio

1998 dal giudice del Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Corsini Doriana e il Ministero delle finanze, iscritta

al n. 875 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile - promosso contro il

Ministero delle finanze per la declaratoria di nullità o la

pronuncia di annullamento di una cartella esattoriale relativa alla

tassa automobilistica di possesso di un autoveicolo, con soprattasse

ed interessi - il giudice del Tribunale di Roma, con ordinanza 4

maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 (ultimo comma) della legge 24 gennaio 1978, n. 27

(Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse

automobilistiche), in riferimento agli artt. 24 e 113 della

Costituzione, nella parte in cui non consente che "l'opposizione

all'ingiunzione di pagamento" sia esaminata "direttamente in sede

giurisdizionale, in mancanza ed indipendentemente" dall'esperimento

di un previo ricorso amministrativo;

che, secondo il giudice a quo l'assoggettamento dell'azione

giudiziaria al previo esperimento di rimedi amministrativi, con

differimento della proponibilità dell'azione all'esito degli stessi,

ovvero al decorso di un termine successivo alla presentazione del

ricorso, sarebbe costituzionalmente legittimo, a stregua della

costante giurisprudenza di questa Corte, solo se giustificato da

esigenze di ordine generale o superiori finalità di giustizia, le

quali invece non ricorrono nella specie;

che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente afferma

che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

denunciata consentirebbe l'esame del merito, "suscettibile di

positiva considerazione", essendo stata la parte attrice (la quale

aveva dedotto la mancanza di possesso del veicolo) dichiarata

decaduta dal ricorso amministrativo per intempestiva proposizione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la

declaratoria di inammissibilità della sollevata questione, sia

perché quanto richiesto nel giudizio a quo dalla parte privata può

essere conseguito in sede amministrativa, ai sensi "dell'art. 17,

comma 18, nn. 6, 7, 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449" (con la

quale è stato, tra l'altro, stabilito che, allorquando sia

dimostrata la mancanza di titolarità del bene, "gli uffici

dell'Amministrazione finanziaria procedono all'annullamento delle

procedure di riscossione coatta"), sia perché la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma denunciata non

comporterebbe, nella specie, l'eliminazione del già decorso termine

di decadenza di 30 giorni per l'opposizione all'ingiunzione di

pagamento; nonché, in subordine, la declaratoria d'infondatezza

perché il previo ricorso amministrativo ben si giustifica quale

opportuno filtro alle controversie davanti al giudice ordinario.

Considerato che il denunciato art. 3, ultimo comma, della legge n.

27 del 1978 è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo

da questa Corte con sentenza n. 233 del 1996, nella parte in cui non

prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'Ufficio del

registro, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza

del preventivo ricorso amministrativo, fermo restando che,

nell'ipotesi in cui il soggetto si sia avvalso del rimedio del

ricorso amministrativo, il rispetto dei termini di decadenza si

configura come ragionevole onere collegato alla libertà di scelta

della specifica forma di tutela riconosciuta dalla legge al soggetto

interessato, e rimanendo riservata al giudice, di fronte al quale

l'azione giudiziaria è proposta, la verifica del quomodo e del

quando della sua concreta esperibilità;

che nella stessa disposizione in esame, il riferimento

all'"ingiunzione di pagamento" deve intendersi sostituito da quello

alla "cartella di pagamento" susseguente all'iscrizione a ruolo,

poiché - a seguito dell'istituzione del servizio centrale di

riscossione dei tributi - la riscossione delle tasse automobilistiche

non si effettua più mediante ingiunzione fiscale ma con l'iscrizione

a ruolo e la conseguente emissione di cartella di pagamento (art. 67

del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43);

che, pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale

di cui alla sentenza n. 233 del 1996 necessariamente investe la norma

denunciata anche in relazione all'esperibilità dell'azione

giudiziaria avverso la cartella di pagamento, la quale ha assorbito

la funzione già svolta dall'ingiunzione di pagamento;

che la questione proposta, in quanto concernente norma già

dichiarata costituzionalmente illegittima, è manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24

gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di

tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e

113 della Costituzione, dal giudice del Tribunale di Roma, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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