Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di

contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello

di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio

1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 dal

Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra l'Associazione

Moto Club di Riccione e Spurio Ragni Norma, iscritta al n. 659 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel giudizio civile promosso dalla Associazione Moto

Club di Riccione - conduttrice di un immobile ad essa locato da

Spurio Ragni Norma con contratto del 31 luglio 1969, e destinato ad

attività ricreative - al fine di ottenere la determinazione del

compenso per avviamento ai sensi della legge 6 febbraio 1987, n. 15,

dopo la cessazione del contratto (31 luglio 1986), il Pretore di

Rimini, con ordinanza del 22 giugno 1988 (R.O. n. 659 del 1988), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni,

nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata

violerebbe gli artt. 3 e 42 della Costituzione in quanto:

a) stabilendo che, "nei contratti relativi ad immobili

utilizzati per lo svolgimento di attività ricreative, assistenziali,

culturali e scolastiche, è dovuto un compenso per avviamento pari a

dodici mensilità del canone corrente di mercato", crea una

disparità di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in

regime ordinario (art. 35 della legge n. 392 del 1978), ai quali alla

scadenza contrattuale, non è dovuto alcun compenso;

b) sancendo che è dovuto un compenso pari a ventuno mensilità

del canone corrente di mercato, o a ventiquattro mensilità del

canone offerto dal terzo, o a ventiquattro del canone richiesto dal

locatore, o a ventiquattro di quello offerto dal conduttore, crea una

disparità di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in

regime ordinario (art. 34 della legge n. 392 del 1978), ai quali,

alla scadenza contrattuale, è dovuta una indennità in ogni caso

pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto;

c) valorizzando - secondo un criterio definito arbitrario,

quello dell'id quod plerumque accidit - la presunzione iuris et de

iure della perdita dell'avviamento, attribuisce una indennità anche

ai conduttori che, dopo il rilascio dell'immobile, non subiscano

alcuna perdita;

Considerato che, a parte la questione della efficacia retroattiva

o meno della legge n. 15 del 1987 e della sua applicabilità o meno

al contratto de quo scaduto anteriormente alla sua entrata in vigore,

questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 882 del 1988) la

illegittimità costituzionale della norma censurata nella

considerazione che, per i contratti di locazione di immobili

destinati alle attività di cui agli artt. 27, primo comma, e 42

della legge n. 392 del 1978, tra cui le attività ricreative come

quella svolta nell'immobile de quo, non spetta al conduttore alcuna

indennità per la perdita di avviamento commerciale e, in

reciprocità, non sussiste a carico del locatore l'obbligo di esborso

di somme per incremento di valore dell'immobile;

che, quindi, va dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione sollevata essendo stata la norma, per i profili indicati,

espunta dall'ordinamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre

1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito,

con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento

agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini

con la ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 882 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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