Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per

l'edificabilità dei suoli"), e dell'art. 11, ultimo comma, della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica); del combinato disposto

dell'art. 11, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e

dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ("Disposizioni per

favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica

e popolare"); del combinato disposto dell'art. 9 della legge 18

aprile 1962, n. 167, dell'art. 1 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115

("Norme per accelerare l'edilizia popolare") e dell'art. 51 della

legge 5 agosto 1978, n. 457 ("Norme per l'edilizia popolare"),

promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1984 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, iscritta al n. 190 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Vecchi Cleofe, del Comune di

Bologna e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 22 novembre 1984 il Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato questione

di legittimità costituzionale:

A) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 19

della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 11, ultimo comma, della legge 22

ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui, per tutti i procedimenti di

esproprio e di occupazione non definiti, non mettono l'espropriando

in condizione di esercitare il suo diritto di optare, ottenendo un

più consistente indennizzo, per la cessione volontaria

dell'immobile;

B) in riferimento all'art. 42 della Costituzione, del combinato

disposto dall'art. 11, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n.

865, e dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nella parte in

cui non prevede che l'autorità espropriante fissi il termine per

l'inizio e il compimento dei lavori ai fini della esecuzione delle

opere previste nei piani di edilizia economico-popolare;

C) in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione,

degli artt. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 1676, 1 del

decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 e 51 della legge 5 agosto 1978,

n. 457, nella parte in cui attribuiscono ai piani di edilizia

economico-popolare validità di diciotto anni;

Considerato che l'art. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

proprio nella parte (primo comma) che rileva ai fini della questione

sub A), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 5/1980;

che la questione sub B) è stata già dichiarata infondata da

Corte cost. n. 355/1985, sul rilievo che, sebbene la legge n.

865/1971 taccia in ordine alla fissazione dei termini per l'inizio e

la ultimazione dei lavori, "la giurisprudenza è del tutto costante e

pacifica nel senso che la fissazione di tali termini costituisce

regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento

espropriativo";

che la questione sub C) viene nell'ordinanza di rimessione

espressamente subordinata al mancato accoglimento della questione

precedente, poiché soltanto la ritenuta inesistenza di termini per

l'inizio e la ultimazione dei lavori renderebbe operante il limite

dei diciotto anni previsto per la validità dei piani di edilizia

economico-popolare, limite considerato tale da imporre alla

proprietà privata uno sproporzionato sacrificio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

A) la manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli

artt. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per

l'edificabilità dei suoli"), e 11, ultimo comma, della legge 22

ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica");

B) la manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 42 della

Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 11, primo comma, della legge 22

ottobre 1971, n. 865, e 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167

("Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per

l'edilizia economica e popolare");

C) la manifesta inammissibilità in riferimento agli artt. 3, 42 e

97 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale

degli artt. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, 1 del decreto-legge

2 maggio 1974, n. 115 ("Norme per accelerare l'edilizia popolare")

convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, e 51 della legge 5 agosto

1978, n. 457 ("Norme per l'edilizia popolare"), sollevate con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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