Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma, lett. a) e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'ILOR) promossi

con tre ordinanze emesse il 3 dicembre 1980 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Gorizia sui ricorsi proposti da Grisotto

Antonio, Arduini Giuseppe e Stefanutti Franco, iscritte ai nn. 212, 213

e 214 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 255 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con tre ordinanze di identica motivazione emesse il 3

dicembre 1980, su ricorsi avverso l'iscrizione a ruolo dell'ILOR

(proposti da A. Grisotto, G. Arduini e F. Stefanutti, titolari delle

omonime ditte individuali esercenti attività, rispettivamente, di

rappresentante di commercio, artigiano ferraio, commerciante) - la

Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha riproposto la

questione - già esaminata ma, a suo avviso, non risolta dalla Corte

nella precedente sentenza n. 42 del 1980 - di costituzionalità, in

riferimento all'art. 53 Cost., degli artt. 1, comma primo, lett. a) e

7, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 599, "in quanto il reddito di impresa viene assoggettato al tributo

in modo automatico ed indiscriminato", senza prendere minimamente in

considerazione la realtà economica dell'impresa in relazione ai

fattori produttivi;

che, secondo il giudice a quo, proprio le premesse poste nella

richiamata pronuncia n. 42/1980 implicherebbero, d'altra parte, la

fondatezza anche della odierna impugnativa in quanto, una volta

"assodato che il reddito di lavoro, sia esso subordinato od autonomo,

non può essere assoggettato ad ILOR, (ne) segue che bisogna analizzare

caso per caso i singoli redditi di impresa, al fine di determinare in

concreto quale sia l'apporto del lavoro e/o del capitale nella

formazione del reddito". E non si giustificherebbe perciò che, in via

del tutto presuntiva, il reddito sia considerato: fino ai sei milioni,

"di puro lavoro" (e perciò esente da tassazione); tra i 6 ed i 12

milioni "misto di lavoro e capitale" (dal che la deduzione ILOR del

50%); ed oltre i 12 milioni, "di puro capitale";

che, nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione

di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi stessi, per l'identità stessa

dell'oggetto, vanno riuniti al fine della decisione con unica

pronuncia;

che effettivamente la questione sollevata dalla Commissione di

Gorizia è diversa da quella a suo tempo esaminata nella citata

sentenza n. 42/1980 e che ha condotto alla declaratoria di

illegittimità degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 599 del 1973 con

riguardo alla tassazione ILOR dei redditi di lavoro autonomo non

assimilabili a quelli di impresa; dacché, in questo caso, le censure

investono proprio l'imposizione dei redditi di impresa;

che, d'altra parte, la pronuncia ora richiesta alla Corte - nel

senso di sostituire all'attuale sistema di articolazione per fasce del

reddito di impresa, un diverso meccanismo di valutazione concreta, caso

per caso, delle singole componenti del reddito stesso, al fine

dell'applicazione dell'ILOR e relative deduzioni - si risolve in un

intervento normativo di tipo additivo, implicante, nell'ambito di

soluzioni alternative, scelte discrezionali che esulano dalla

competenza della Corte costituzionale.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7,

commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

599, sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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