Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-quaterlegge 690/1976

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque

dall'inquinamento) promossi con due ordinanze emesse il 12 e 14 ottobre

1983 dal Tribunale di Verona nei procedimenti penali a carico di

Bazzucco Giulietto e Leardini Dario iscritte ai nn. 1018 e 1019 del

registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 88 e 95 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritentito che il Tribunale di Verona, con due ordinanze emesse il

12 ed il 14 ottobre 1983, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690,

"in relazione agli artt. 9, 12, 13, 15 e 21 l. 319/1976 e successive

modifiche nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi

adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti

produttivi"; che, infatti, secondo il giudice a quo, l'impugnata

disciplina comporterebbe "ingiustificata disparità di trattamento per

situazioni sostanzialmente analoghe con violazione del principio di cui

all'art. 3 della Costituzione";

e che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti,

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte ha già dichiarato inammissibili analoghe

questioni, con sentenza n. 314 del 1983: argomentando che, in nome del

principio d'eguaglianza, la Corte stessa non è "abilitata a esercitare

scelte di esclusiva spettanza del legislatore, ma può solo ricondurre

le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole già

stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente

desumibili dall'ordinamento"; mentre l'art. 1 quater, "anziché

dettare regole o ispirarsi a principi generali, ha dato corpo ad una

serie di scelte politiche, concernenti i più diversi complessi di

situazioni", la specifica sorte delle quali "potrà essere certo mutata

o meglio precisata", ma "sulla base di opzioni e di valutazioni...

eccedenti la competenza della Corte".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre

1976, n. 690, "nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei

complessi adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti

produttivi", sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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