Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 172 della legge

11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del

personale civile e militare dello Stato"), promosso con ordinanza

emessa il 12 ottobre 1983 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia,

iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del

Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza 12 ottobre 1983, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 della legge 11

luglio 1980, n. 312, in quanto esso, nel disporre che i nuovi

trattamenti economici da essa previsti vengano liquidati

sollecitamente, in via provvisoria, salvi i successivi conguagli,

darebbe luogo a disparità di trattamento, con conseguente violazione

dell'art. 3 Cost., in relazione al disposto dell'art. 206 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 che prevede, in caso di revoca o modifica

di provvedimento di liquidazione di pensioni, assegni o indennità,

la non ripetibilità di somme indebitamente corrisposte, se percette

in buona fede;

Considerato che la norma di cui all'art. 172 della legge n. 312

del 1980 concerne pagamenti effettuati, allo scopo di accelerare la

liquidazione dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria,

mentre la norma di cui all'art. 206 d.P.R. n. 1092 del 1973 concerne

pagamenti effettuati in base a provvedimenti definitivi poi revocati

o modificati;

che le fattispecie normative poste a confronto non sono omogenee

e, pertanto, non può configurarsi rispetto ad esse disparità di

trattamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312

("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e

militare dello Stato"), sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del

Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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