Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei

trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia

di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e

dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613

(estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai

loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti

pensionistici per i lavoratori autonomi) promossi con le ordinanze

emesse il 14 dicembre 1981 dal Pretore di Prato, il 3 novembre 1981 dal

Pretore di Viterbo, il 13 gennaio 1982 dal Pretore di Teramo, il 3

dicembre 1981 dal Tribunale di Isernia, il 16 marzo 1982 dal Tribunale

di Reggio Calabria e il 19 marzo 1982 dal Tribunale di Fermo,

rispettivamente iscritte ai nn. 45, 50, 85, 150, 333 e 381 del registro

ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 137, 171, 220, 276, 297 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Benelli Luigi e dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con le ordinanze iscritte ai nn. 50, 85, 150 e 381

registro ordinanze 1982 viene sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963,

n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo delle

pensioni di invalidità a carico della gestione speciale per i

coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta

dello Stato, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento

minimo garantito;

che con l'ordinanza n. 45 registro ordinanze 1982 viene sollevata,

sempre in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 1, secondo comma, della

legge n. 9 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al

minimo delle pensioni di invalidità a carico della stessa gestione

speciale per i lavoratori agricoli ai titolari di pensione diretta

della CPDEL (Cassa di previdenza dipendenti enti locali), sempre

qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo

garantito;

che infine con l'ordinanza n. 333 registro ordinanze 1982 viene

sollevata, in riferimento agli stessi artt. 3 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo,

della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude il

diritto all'integrazione al minimo delle pensioni dirette a carico

della gestione speciale commercianti per chi sia già titolare di altra

pensione diretta dello Stato.

Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze nn. 50, 85,

150, 333 e 381/1982 sono state già prospettate alla Corte

costituzionale che, con la sentenza n. 102 del 1982, riconoscendone il

fondamento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme

impugnate;

che anche la questione sollevata con l'ordinanza n. 45/1982 viene

prospettata in termini sui quali questa Corte si è già pronunciata,

sia con la citata sentenza n. 102 del 1982 sia con la sentenza n. 34

del 1981, che ha equiparato i pensionati della CPDEL ai pensionati

dello Stato per quanto riguarda il trattamento minimo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9 e 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 -

già decise con le sentenze nn. 34 del 1981 e 102 del 1982 - sollevate

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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