Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/1974

Altra decisione · depositata il 12/11/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 1r.d. 2835/1923
  • art. 254r.d. 70/1895

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 53,

secondo comma, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 (Testo unico delle

leggi sulle pensioni civili e militari); dell'art. 2 del r.d. 21

novembre 1923, n. 2480 (Nuove disposizioni sulle pensioni normali del

personale dell'Amministrazione dello Stato), così come modificato

dall'art.2 del r.d. 30 dicembre 1923, n.2835; dell'art. 1 del r.d. 7

dicembre 1923, n. 2590 (Nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi

al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), promossi

con tre ordinanze emesse rispettivamente l'11 aprile, il 14 dicembre ed

il 23 maggio 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili -

sui ricorsi di Pizzirani Giancarlo, Perrucci Pietro e Chiandit

Giuseppe, iscritte ai nn. 113, 274 e 277 del registro ordinanze 1973 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30

maggio 1973 e n. 223 del 29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 3 ottobre 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che nel giudizio promosso con atto 10 ottobre 1968 avverso

il decreto 29 maggio 1968, n.5267 del Ministro dei trasporti e

dell'aviazione civile, la Corte dei conti, con l'ordinanza n. 113 del

1973, emessa l'11 aprile 1972, ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 36 e 37 della Costituzione questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, r.d. 7 dicembre I923, n. 2590 (contenente norme sulle

pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie

dello Stato), nella parte in cui limita il riconoscimento del servizio

pre-ruolo per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato al periodo prestato successivamente al compimento del 180 anno di

età; che in altro giudizio promosso con atto 4 aprile 1962 avverso la

nota 5 gennaio 1961 n. 800/46420 del Ministro dell'Interno, la stessa

Corte, con l'ordinanza n. 274 del 1973, emessa il 14 dicembre 1972, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma secondo,

t.u. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r.d.

21 febbraio 1895, n. 70, nella parte in cui esclude la possibilità di

valutare, ai fini del trattamento di quiescenza il servizio militare

prestato anteriormente al compimento del 17 anno di età; che, infine,

in un giudizio promosso con atto 4 aprile 1969 avverso il decreto 22

ottobre 1968, n. 1719, del Ministro per la difesa, la stessa Corte, con

ordinanza n. 277 del 1973, emessa il 23 maggio 1972, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, r.d. 21 novembre 1923, n. 2480

(contenente norme sulle pensioni del personale dell'Amministrazione

dello Stato) - nel testo modificato dall'art. 2, r.d. 30 dicembre 1923,

n. 2835 - limitatamente alla parte in cui esclude la riscattabilità in

quiescenza del servizio prestato anteriormente al compimento del 180

anno di età nella qualità di "straordinario, avventizio e simile

presso l'Amministrazione ferroviaria dello Stato";

che i giudizi, avendo riferimento a questioni analoghe, possono

essere riuniti;

che non vi è stata costituzione di parte né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che in pendenza di tali giudizi di legittimità

costituzionale - e precisamente il t" giugno 1974 è entrato in vigore

il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha approvato il nuovo "testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato";

che in detto testo unico (che ha espressamente abrogato - con

l'art. 254 - il r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, il r.d. 22 aprile 1909,

n. 229, nonché tutte le altre norme relative al trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato vigenti alla

data del 21 dicembre 1973) non è prevista l'esclusione della

computabilità in quiescenza, a domanda degli interessati, di taluni

periodi di servizio non di ruolo (artt. 14 e 216) e nemmeno sono

previste limitazioni temporali per la computabilità in quiescenza del

servizio militare (art. 8); che, secondo il disposto dell'art. 256,

comma primo, del detto testo unico "ai casi in corso di trattazione, in

sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore

del presente testo unico si applicano le disposizioni del testo unico

stesso, anche per gli effetti anteriori alla data predetta;

che occorre, conseguentemente, che il giudice a quo accerti se

sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità

costituzionale prospettate con le ordinanze in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1 974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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