Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 55d.P.R. 634/1972
  • art. 77d.P.R. 634/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 77,

secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina

dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio

1979 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Bologna, iscritta al

n. 909 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 4 maggio 1979 la

Commissione tributaria di secondo grado di Bologna ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 77 d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in

riferimento agli artt. 53 e 73 della Costituzione;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Considerato che, avanti all'eccezione d'illegittimità

costituzionale, l'ordinanza dà atto sussistere questione di

ammissibilità del ricorso, verifica che tuttavia viene posposta "al

definitivo";

che peraltro, come eccepito dall'Avvocatura, non è consentito

al giudice a quo di "acquisire la decisione della Corte

costituzionale solo per la eventualità che si renda necessaria

l'applicazione, al caso in esame, delle norme della cui legittimità

si dubita";

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile

difettando di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 55 e 77 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634

(Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli

artt. 53 e 73 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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