Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 e segg.

della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei

quattro allegati annessi e del concordato, sottoscritti in Roma, fra la

Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929-VII) promosso con ordinanza

emessa il 29 aprile 1977 dal Pretore di Roma in una procedura relativa

a lavori edilizi non autorizzati, iscritta al n. 283 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 218 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Roma - con ordinanza emessa il 29 aprile

1977 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

1 e seguenti della legge 27 maggio 1929, n. 810, "nella parte in cui ha

dato esecuzione nello Stato all'art. 16 capoverso del Trattato fra

Santa Sede e l'Italia, relativamente alla facoltà concessa alla Santa

Sede di dare agli immobili, menzionati nel Trattato stesso e negli

allegati, l'assetto che creda senza autorizzazione o consensi da parte

di autorità governative, provinciali o comunali italiane";

che, infatti, secondo il giudice a quo la disciplina predetta si

porrebbe in contrasto con una serie di "principi accolti dalla

Costituzione" e sopra ordinati alle stesse norme dei Patti Lateranensi,

come quelli sanciti dagli artt. 3, 9, 117 e 128 Cost.: così

determinando un "pregiudizio irreversibile per il patrimonio

ambientale, naturale, sociale, economico e politico del Paese", una

disparità di trattamento quanto al rispetto delle leggi urbanistiche,

nonché una lesione dei "poteri conferiti in materia di disciplina del

territorio alle regioni ed ai comuni";

e che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri - dopo

aver adombrato l'irrilevanza della impugnativa ai fini del giudizio a

quo, dati i "principi generali vigenti in tema di non retroattività

delle norme penali più sfavorevoli al reo" - ha invece concluso nel

senso della non fondatezza: sia perché l'ordinanza di rinvio non

identificherebbe alcun principio supremo dell'ordinamento

costituzionale, sia perché la norma impugnata non avrebbe "natura

sostanziale" e dunque non esonererebbe la Santa Sede dalla osservanza

di tutte le prescrizioni "che disciplinano concretamente l'attività

edilizia".

Considerato che la fattispecie all'esame del giudice a quo si

risolve "presumibilmente" - secondo la stessa ordinanza di rinvio - "in

opere di ampliamento e di modificazione dell'immobile" sede di

Propaganda Fide, concretanti un "eventuale reato", sicché si potrebbe

dubitare dell'ammissibilità di una questione sollevata prima ancora

che fosse stato instaurato un vero e proprio procedimento penale,

sebbene il Pretore di Roma prenda appunto le mosse dall'assunto che sia

la stessa norma impugnata a privarlo in tal campo di giurisdizione;

considerato, per altro, che per costante giurisprudenza della Corte

(cfr., da ultimo, la sentenza n. 18 del 1982) il sindacato sulle norme

dei Patti Lateranensi, cui sia stata data esecuzione da parte

dell'Italia, "resta limitato e circoscritto all'accertamento della loro

conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento

costituzionale"; che gli invocati parametri costituzionali non

rientrano agli effetti in questione fra i "principi supremi", mentre il

cosiddetto "privilegio di extraterritorialità", previsto dal Trattato

fra la Santa Sede e l'Italia, non offende - di per sé - "il patrimonio

storico e artistico della Nazione".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 ss. della legge 27 maggio 1929. n. 810,

sollevata dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 9, 117 e

128 della Costituzione - nella parte concernente l'art. 16, secondo

comma, del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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