Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1,

della legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa il 24

maggio 1961 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti

vertenti fra Rigacci Hay Bruno e Luisa e Merendino Ester e fra Rigacci

Hay Bruno e Luisa e Agnoloni Giuseppe, iscritta al n. 94 del Registro

ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 194 del 5 agosto 1961.

Ritenuto che con la suddetta ordinanza è stata sollevata questione

di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23

maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,

la quale, con sentenza 7 dicembre 1961, n. 70, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio

1950, n. 253;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata e ordina il rinvio degli atti al Pretore di

Firenze.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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