Corte costituzionale

Ordinanza n. 259/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1983 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25

della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal

Pretore di Fornovo Taro nel procedimento penale a carico di Rolli

Arrigo iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 1982;

udito, nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Considerato che il Pretore di Fornovo Taro, con ordinanza 4

dicembre 1981, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione, sollevata dal difensore dell'imputato, concernente la

legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 legge 10 maggio 1976,

n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi

idonei ad individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla

rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella

causa di merito;

Ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione

dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di

esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;

che, di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di

questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n.

140 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per

difetto di motivazione sulla rilevanza,

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 legge 10 maggio 1976,

n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta

dal Pretore di Fornovo Taro, con ordinanza 4 dicembre 1981, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari