Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1995 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 344/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del

decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici

dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo

contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego), convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21,

promosso con ordinanza emessa il 13 aprile e il 31 maggio 1994 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso

proposto da Della Monica Felice contro la Presidenza del Consiglio

dei ministri ed altro iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Felice Della

Monica, funzionario di cancelleria nel ruolo del personale di

segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi

regionali, per l'annullamento del provvedimento di rigetto

dell'istanza di inquadramento nella nona qualifica funzionale, il

Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza in

data 13 aprile e 31 maggio 1994 (pervenuta a questa Corte il 16

gennaio 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 24

novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21,

"nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella nona qualifica

funzionale del personale di segreteria inquadrato ai sensi della

legge 27 aprile 1982, n. 186, assunto nelle amministrazioni di

provenienza in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di

entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le

qualifiche dell'ex carriera direttiva";

che il ricorrente, proveniente dai ruoli del Comune di Agropoli,

ove era stato assunto nella carriera direttiva in esito a concorso

bandito in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 312

del 1980, è transitato dal comparto "enti locali"

nell'amministrazione dello Stato "comparto Ministeri" in virtù

dell'art. 46 della legge n. 186 del 1982, e pertanto non è stato

ritenuto compreso nella norma di favore impugnata;

che, ad avviso del giudice rimettente, tale esclusione

determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra

dipendenti del comparto ministeriale che si trovano sostanzialmente

nelle medesime condizioni soggettive, così che la sollevata

questione non mette in causa il merito della scelta legislativa di

delimitare l'ambito di applicazione della disposizione in esame a un

determinato comparto, ma si propone soltanto di eliminare una

discriminazione ingiustificata all'interno del medesimo comparto;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che l'art. 7 del d.-l. n. 344 del 1990 ammette al

beneficio dell'inquadramento automatico nella nona qualifica

funzionale, istituita dal d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, converito

nella legge 24 marzo 1986, n. 78, soltanto il personale ministeriale

assunto in esito a concorsi banditi (anteriormente alla data di

entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312) per le

qualifiche dell' ex carriera direttiva di consigliere;

che, nell'ambito del personale ministeriale, a coloro che

possono far valere la detta condizione non sono equiparabili coloro

che in tale comparto sono transitati non attraverso un concorso

bandito dall'amministrazione dello Stato, bensì provenienti da una

carriera direttiva intrapresa presso un ente locale in esito al

superamento di un concorso bandito dall'ente medesimo, carriera

comportante funzioni e qualifiche non assimilabili a quelle di una

carriera direttiva statale;

che, pertanto, nella specie non si ravvisano profili di

arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza tali da ledere il

principio di eguaglianza o il principio di buon andamento della

pubblica amministrazione (cfr., da ultimo, sentenza n. 4 del 1994).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344

(Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti

economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché

disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito

nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale per la Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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