Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

quinto comma, seconda parte della legge 30 aprile 1976, n. 159 così

come modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689

(Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543,

concernente modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159,

nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4

marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di

infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo

1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159), promossi con due

ordinanze emesse il 6 dicembre 1983 dalla Corte di Cassazione sui

ricorsi proposti da Gambarino Carlo e Oliviero Antonio, iscritte ai nn.

945 e 946 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 19 bis e 13 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Corte di

Cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo

comma, lett. d) e quinto comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159, nel

testo sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, in

quanto tale norma da un lato impone ai cittadini italiani possessori di

natanti non iscritti in pubblici registri nazionali l'obbligo

penalmente sanzionato di dichiararne il possesso e di venderli ovvero

importarli e nazionalizzarli a proprio nome, e dall'altro ricollega

all'osservanza di tali prescrizioni l'esonero dalle sole sanzioni

amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali e non anche

dalle sanzioni penali;

che ad avviso della Corte rimettente tale disciplina contrasterebbe

con l'art. 24, secondo comma, Cost., sostenendosi che l'esecuzione dei

predetti adempimenti darebbe necessariamente luogo ad un'autodenuncia

per il delitto di contrabbando doganale del natante e che perciò il

mancato esonero dalle relative sanzioni comprometterebbe il diritto di

difesa, che non consente che alcuno sia tenuto a confessare di aver

commesso un reato;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto

che la questione, ove ritenuta ammissibile, sia dichiarata non fondata,

essendo stata già decisa con la sentenza n. 236 del 1984.

Considerato che in effetti tale questione, già sollevata nei

medesimi termini e rispetto a fattispecie analoghe da altri giudici, è

stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la citata sentenza:

e ciò essenzialmente sul rilievo - peraltro condiviso dalla stessa

Corte rimettente (ord. 945/84) - che non vi è alcun rapporto di

conseguenzialità necessaria tra il possesso illecito del natante

all'estero da parte del residente ed il reato di contrabbando doganale,

il quale rappresenta invece una semplice eventualità di fatto

conseguente all'introduzione dell'imbarcazione ed alla sua

utilizzazione nel territorio dello Stato in epoca precedente alla

dichiarazione di cui all'art. 2, quarto comma della legge n. 159 del

1976;

che, conseguentemente, le dichiarazioni e gli adempimenti di cui

all'art. 3 della legge n. 689 del 1976 attengono a fatti diversi da

quelli costitutivi del delitto di contrabbando e non possono quindi

essere considerati, di per sé, autodenuncia del reato medesimo,

eventualmente commesso in epoca precedente;

che non essendo gli imputati, nei giudizi a quibus, chiamati a

rispondere del reato omissivo di cui al quinto comma, secondo periodo,

dell'art. 2 della legge n. 159 del 1976, nel testo sostituito dall'art.

3 della legge n. 689 del 1976, la Corte rimettente non è chiamata a

fare applicazione delle norme da essa censurate, sicché la questione

dedotta si appalesa irrilevante;

che pertanto essa va dichiarata manifestamente inammissibile, non

essendo state addotte argomentazioni o profili nuovi rispetto a quelli

già esaminati nella precedente decisione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e quinto

comma della legge 30 aprile 1976, n. 159, nel testo sostituito

dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, sollevata in

riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dalla Corte di

Cassazione con le due ordinanze in data 6 dicembre 1983 indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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