Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con

ordinanze emesse il 23 novembre 1996 dal pretore di Belluno, sezione

distaccata di Feltre, nel procedimento penale a carico di Facchin

Mario ed altro, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1997 ed il 10 gennaio 1997 dal pretore di

Firenze nel procedimento penale a carico di King Harriet Susan,

iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre,

con ordinanza del 23 novembre 1996 e il pretore di Firenze, con

ordinanza del 10 gennaio 1997, hanno sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art.

60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, laddove

esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle

leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti reati la

pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e,

quindi, vanno riuniti;

che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 145 del 23 maggio 1997, successiva alla pronuncia delle

ordinanze di rimessione, e che i giudici a quibus non adducono

argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Belluno, sezione distaccata di Feltre e dal pretore di Firenze con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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