Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 14legge 69/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di

imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto

delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e

dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni

da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di

irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli

imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di

aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), convertito

in legge 27 aprile 1989, n. 154, con modificazioni, promosso con

ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal Tribunale di Udine nei

procedimenti penali riuniti a carico di Versari Vulmaro Alvaro,

iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che nel corso di procedimenti penali riuniti a carico di

Versari Vulmaro Alvaro - imputato del reato di cui all'art. 4, primo

comma, della legge n. 516 del 1982 per aver presentato relativamente

ai redditi percepiti negli anni '82, '83, '84 e '85 dichiarazione

alterata nel suo risultato in misura rilevante - il Tribunale di

Udine, avendo l'imputato richiesto la declaratoria di estinzione per

effetto della dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'art.

14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27

aprile 1989, n. 154, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del suddetto art. 14 per contrasto con gli artt. 3 e

79 Cost.;

che, secondo il Collegio remittente, si prospetterebbe "per il

trattamento di maggior favore riservato ai soli contribuenti ammessi

alla contabilità semplificata", la violazione dell'art. 3 Cost.; non

sarebbe cioè giustificata "la scelta legislativa privilegiante una

categoria di contribuenti che hanno una maggiore possibilità di

sottrarsi all'obbligo contributivo, rispetto a quelli cui è imposto

il regime ordinario di contabilità, di più facile controllo da

parte degli organi accertatori";

che il giudice a quo ha poi ritenuto che la norma impugnata

contrasti anche con l'art. 79 Cost. in quanto nella fattispecie gli

effetti estintivi di reato già consumato prima dell'entrata in

vigore delle norme sospette di incostituzionalità deriverebbero da

legge ordinaria e non da decreto del Presidente della Repubblica su

legge di delegazione delle Camere come richiesto dall'art. 79 Cost.;

che è intervenuto, per il tramite dell'Avvocatura generale

dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che

la questione venga dichiarata comunque infondata;

Considerato che, quanto al dedotto profilo ex art. 3 Cost., la

norma disciplina in maniera diversa situazioni o posizioni (quali

quelle dei contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità

semplificata rispetto a quelle di chi è soggetto a regime di

contabilità ordinaria) del tutto prive di idonee caratteristiche di

omogeneità ai fini in discorso (la prevista "riapertura dei termini"

tende infatti a consentire o meglio ad agevolare la regolamentazione

di chi si è trovato maggiormente "colpito" da diversi regimi

normativi: prima quello semplificato poi quello forfettario, infine

quello odierno);

che con riferimento all'invocato parametro di cui all'art. 79

Cost., risulta evidente che la norma, consentendo al contribuente la

scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla

regolarizzazione, non è riconducibile agli ambiti propri

dell'amnistia (cfr. sentenza n. 369 del 1988);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69

(Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone

fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,

determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini

per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate

categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di

minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle

elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle

concessioni governative), convertito nella legge 27 aprile 1989, n.

154, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 79 della

Costituzione, sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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