Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 4

maggio 1925, n. 653 ("Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse

negli istituti medi di istruzione"), promosso con ordinanza emessa il

27 dicembre 1985 dal Pretore di Castiglione del Lago nel procedimento

civile vertente tra Pazzaglia Lanfranco ed altro ed il Ministero della

pubblica istruzione, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1, Serie

speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri ;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza del

27 dicembre 1985, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 3, secondo comma e 34 della

Costituzione, dell'art. 10 del r.d. 4 maggio 1925, n. 653 (regolamento

degli istituti medi di istruzione), nella parte in cui, prevedendo la

divisione in "zone" degli istituti scolastici agli effetti delle

iscrizioni degli studenti, viene a comprimere "di fatto" la libera

determinazione dei genitori nella scelta della sede di scuola media cui

iscrivere i propri figli.

Considerato che l'atto normativo, di cui fa parte la norma

impugnata, non ha forza di legge - alla stregua della costante

giurisprudenza di questa Corte - trattandosi di un decreto che

contiene, come espressamente dichiarato nella premessa, un regolamento

di esecuzione, approvato in applicazione del r.d. 6 maggio 1923, n.

1054, dopo che il Consiglio dei ministri aveva udito il parere del

Consiglio di Stato;

che la questione proposta è pertanto manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 4 maggio 1925, n.

653, sollevata dal Pretore di Castiglione del Lago, in riferimento agli

artt. 3, secondo comma, e 34 della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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