Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione

della finanza pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 26 gennaio

2000, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione

Sardegna, sul ricorso proposto da Murgia Mario contro il Ministero

dell'interno ed altri, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie

speciale, n. 1 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Sardegna, con ordinanza del 26 gennaio 2000 - emessa nel

corso di un giudizio avente per oggetto l'accertamento del diritto

del ricorrente, titolare di trattamento pensionistico ordinario, a

percepire per intero la perequazione automatica della pensione al

costo della vita per l'anno 1998 - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge

27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica), nella parte in cui, per l'anno 1998, esclude dalla

perequazione automatica i trattamenti pensionistici superiori a

cinque volte il minimo INPS;

che il rimettente sostiene, in primo luogo, il contrasto

della disposizione censurata con gli artt. 36 e 38 della

Costituzione, essendo disattesi i "principi di proporzionalità della

pensione e di adeguatezza della stessa";

che, a tal proposito, il giudice a quo - pur non ignorando la

giurisprudenza di questa Corte (in particolare, la sentenza n. 62 del

1999), che esclude l'esistenza di un principio di adeguamento

automatico del trattamento previdenziale a quello retributivo -

ritiene, tuttavia, che, per effetto della disposizione censurata, si

verifichi "una sostanziale decurtazione del valore reale dell'assegno

attribuito", con conseguente "scostamento dal parametro

costituzionale", attesa la funzione di tutela nel tempo del credito

previdenziale, propria del meccanismo di rivalutazione monetaria

(come affermato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 156 del

1991);

che l'ordinanza ritiene violato, al tempo stesso, l'art. 3

della Costituzione, dal momento che la disciplina denunziata non solo

dà luogo ad una "irragionevole disparità di trattamento nei

confronti dei titolari di trattamento di quiescenza oltre il limite

fissato dalla legge", ma pone in essere, altresì, "una sorta di

prelievo tributario ... del tutto disancorato da una considerazione

complessiva del reddito del pensionato";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza della

questione.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,

appartiene alla discrezionalità del legislatore, col solo limite

della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di

quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni,

attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto,

accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete

disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio (sentenza

n. 372 del 1998);

che, in particolare, secondo detta giurisprudenza, la

garanzia costituzionale della adeguatezza e proporzionalità del

trattamento pensionistico (art. 36) incontra il limite delle risorse

disponibili, nel rispetto del quale il Governo e il Parlamento, in

sede di manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le

necessarie modifiche alla legislazione di spesa (sentenza n. 99 del

1995);

che, nel caso di specie, la disposizione che esclude

l'attribuzione, per le pensioni di importo più elevato,

dell'adeguamento automatico, è contenuta in una legge (la n. 449 del

1997), che reca misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,

sì da trovare fondamento nella più complessa manovra correttiva

posta in essere di volta in volta dal Parlamento, nel quadro degli

equilibri di bilancio;

che, per le ragioni sopra accennate, la questione è da

reputare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge

27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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